Sentenza del 30/06/2015 n. 542 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il preavviso di fermo amministrativo è stato ritenuto un atto preparatorio e preordinato al procedimento esecutivo; per questa ragione non necessita di uno specifico corredo motivazionale, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento sulla quale si fonda. Il preavviso è quindi valido sotto il profilo della motivazione, purché individui la cartella o le cartelle poste a fondamento della pretesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità del preavviso di fermo amministrativo sostenendo che l’atto fosse privo di adeguata motivazione e che, pertanto, non consentisse di comprendere le ragioni della misura cautelare né i presupposti della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto preparatorio della riscossione coattiva, non deve contenere una motivazione autonoma e dettagliata come quella richiesta per un provvedimento amministrativo conclusivo.
- È normalmente sufficiente che il preavviso richiami in modo identificabile la cartella di pagamento o gli atti esecutivi su cui si fonda, consentendo al destinatario di individuarne l’origine.
- La contestazione basata esclusivamente sull’assenza di una motivazione ulteriore rispetto al richiamo alla cartella ha, in linea generale, scarse possibilità di successo.
- Restano possibili contestazioni relative alla mancata notifica della cartella richiamata, all’inesistenza o invalidità della pretesa, alla prescrizione o decadenza del credito e alla concreta indicazione degli atti posti a fondamento del fermo.
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