Sentenza del 30/06/2015 n. 440 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRPEF, IVA e IRAP - Accertamento bancario fondato sulle risultanze dei conti correnti - Giudicato assolutorio perché il fatto non sussiste nel parallelo processo penale - Interruzione del processo tributario in forza del principio del "ne vis in idem" - In materia sanzionatoria di cui all'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Inesistenza dell'obbligo in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'esistenza del doppio binario tra processo penale e processo tributario - Valenza della sentenza penale assolutoria - Non ha automatica autorità di cosa giudicata nel processo tributario - Mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare - Non comporta il difetto id motivazione dell'atto avendone avuto il ricorrente conoscenza di in assenza di dimostrazione del pregiudizio subito non dipendendo inoltre l'acquisizione dei conti bancari dall'autorizzazione del Procuratore - Omissione delle autorizzazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza - Irrilevanza- Natura commerciale delle operazioni bancarie - Mancanza di organizzazione - Reddito d'impresa - Configurabilità - Equiparazione dei prelevamenti ai ricavi - Legittimità - Omessa valutazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni difensive esposte in sede di verifica - Mancanza di carattere di novità - Irrilevanza - Prova contraria analitica delle singole operazioni contestate - Necessità - Estensione delle indagini bancarie ai familiari - Legittimità - Onere di dimostrazione di incidenza dei costi da detrarre dai prelevamenti superiore a quella riconosciuta dall'Ufficio - E' a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli accertamenti ai fini IRPEF, IVA e IRAP fondati sulle movimentazioni dei propri conti correnti e su quelle dei familiari. Ha eccepito, tra l’altro, la violazione del principio del ne bis in idem per l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, la mancata allegazione dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, l’assenza delle autorizzazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, la natura non commerciale delle operazioni, la mancanza di organizzazione, l’illegittima equiparazione dei prelevamenti ai ricavi, l’omessa valutazione delle osservazioni difensive e l’estensione delle indagini ai conti dei familiari.
La decisione
La Commissione ha respinto le contestazioni del contribuente. Ha escluso l’interruzione del processo tributario per ne bis in idem, ritenendo applicabile il principio del doppio binario e l’autonomia tra processo penale e processo tributario; la sentenza penale assolutoria non ha quindi automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario. Ha ritenuto non necessaria l’allegazione all’avviso dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, poiché indicata nel processo verbale e conosciuta dal contribuente, senza prova di un concreto pregiudizio. Ha considerato legittime le indagini bancarie, la qualificazione del reddito come reddito d’impresa anche in assenza di un’organizzazione strutturata, l’equiparazione dei prelevamenti ai ricavi e l’estensione delle verifiche ai conti dei familiari, salvo prova contraria. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem al processo verbale e irrilevante il mancato esame di osservazioni prive di elementi nuovi. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Norme richiamate
Art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
Vieta di giudicare una persona per un secondo illecito costituito dagli stessi fatti oggetto di una sentenza di assoluzione o condanna passata in giudicato.
La Commissione ha ritenuto che il principio non impedisca la coesistenza del procedimento penale e di quello tributario, poiché i due sistemi sono autonomi e prevedono presupposti, regole e finalità sanzionatorie differenti.
Norme sulle indagini finanziarie e bancarie
Le movimentazioni bancarie possono fondare l’accertamento quando il contribuente non dimostri analiticamente l’estraneità delle singole operazioni all’attività economica. I prelevamenti possono essere imputati a ricavi, mentre l’onere di provare costi maggiori di quelli riconosciuti dall’Ufficio grava sul contribuente.
Norme sull’autorizzazione agli accessi domiciliari e alle indagini bancarie
L’omessa allegazione dell’autorizzazione all’avviso non determina automaticamente il difetto di motivazione se l’autorizzazione è indicata nel verbale consegnato al contribuente, che deve inoltre dimostrare uno specifico pregiudizio. L’acquisizione dei dati bancari può essere autonoma rispetto all’accesso domiciliare.
Norme sulla motivazione per relationem degli atti tributari
È legittimo motivare l’avviso richiamando il processo verbale di constatazione quando questo sia stato regolarmente consegnato o conosciuto dal contribuente. Non è necessaria una risposta puntuale a osservazioni difensive prive di elementi nuovi.
Massime di principio
- Una sentenza penale assolutoria non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento tributario: il giudizio fiscale può proseguire secondo il principio del doppio binario, salvo che il giudice tributario valuti autonomamente gli stessi fatti e le prove disponibili.
- Le indagini bancarie possono costituire una presunzione idonea a fondare l’accertamento; il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e documentata per ciascuna movimentazione contestata.
- I rapporti familiari stretti possono giustificare l’estensione delle verifiche ai conti dei familiari, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le operazioni appartengono esclusivamente al familiare.
- L’attività d’impresa può essere riconosciuta anche senza una struttura organizzativa complessa, quando emergano elementi oggettivi di abitualità, intermediazione, cessione di beni o transazioni commerciali.
- L’omessa allegazione di un’autorizzazione amministrativa all’avviso non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto: occorre verificare se il contribuente ne abbia avuto conoscenza e se abbia subito un concreto pregiudizio difensivo.
- La motivazione per relationem è generalmente sufficiente quando il documento richiamato è conosciuto o regolarmente consegnato al contribuente.
- Per contestare efficacemente un accertamento bancario non basta una spiegazione generale dell’attività o della situazione personale: servono prove specifiche, documenti e una riconciliazione delle singole entrate e uscite.
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