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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19840/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le società proprietarie/beneficiarie della scissione di un impianto geotermico hanno chiesto la revocazione dell’ordinanza di Cassazione n. 29972/2023, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. perché non avrebbe percepito che alcuni motivi di ricorso riguardavano questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito. In particolare, le ricorrenti hanno dedotto che, poiché la CTR aveva escluso i pozzi geotermici dal calcolo della rendita catastale, erano rimaste assorbite le doglianze relative alla sovrastima dei costi di scavo, alla determinazione del deprezzamento per vetustà e, più in generale, alla correttezza dei valori attribuiti dall’Ufficio ai pozzi geotermici e della documentazione tecnica prodotta. La Corte di cassazione, nell’ordinanza revocanda, aveva invece rigettato il ricorso incidentale e deciso nel merito respingendo l’originario ricorso contribuente. Le società hanno quindi chiesto la revoca di quella statuizione, assumendo che la causa dovesse essere rinviata al giudice di merito per l’esame delle questioni non ancora decise.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, per quanto di ragione, il motivo di revocazione. Ha affermato che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, e non può investire valutazioni interpretative. Nel caso concreto, la Corte ha riconosciuto che le questioni relative ai criteri di determinazione della rendita catastale dei pozzi geotermici erano effettivamente rimaste assorbite nel giudizio di appello, perché la CTR li aveva esclusi dalla valorizzazione. Ne consegue che la precedente ordinanza aveva errato nel decidere nel merito senza considerare che quei motivi andavano rinviati al giudice di merito per l’esame delle questioni non ancora trattate. La Corte ha quindi revocato in parte qua la propria ordinanza n. 29972/2023, limitatamente alla statuizione con cui aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario delle società, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è la norma che consente la revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione dei fatti di causa, decisiva e immediatamente rilevabile dagli atti, senza riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte richiama il potere di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, ma nel caso concreto tale decisione è stata ritenuta viziata per errore di fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti come parametro della dedotta omissione di esame, ma la Corte valorizza soprattutto il profilo dell’errore di fatto revocatorio

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti nel descrivere il vizio denunciato, ma la Corte qualifica la doglianza in termini di revocazione per errore di fatto

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante con immediatezza dal confronto tra provvedimento e atti di causa, e non quando si contesti l’attività interpretativa o valutativa del giudice.
  • Quando il giudice di merito non si pronuncia su una questione perché la ritiene assorbita, la parte soccombente non ha interesse a impugnarla su quel punto come statuizione di merito; la questione può essere riproposta nel giudizio di rinvio se la sentenza viene cassata.
  • In sede di revocazione della decisione della Cassazione, l’omessa percezione dell’esistenza di motivi che erano stati assorbiti nel giudizio di merito può integrare errore di fatto revocatorio se la Corte abbia deciso nel merito senza considerare che tali questioni dovevano essere rimesse al giudice del rinvio.
  • La consulenza/perizia di parte costituisce allegazione difensiva tecnica e non ha autonomo valore probatorio; tuttavia, la sua rilevanza processuale va valutata nel rispetto del perimetro delle questioni effettivamente devolute e non assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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