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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31629/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma, sia quanto alla determinazione della pena sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo un solo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena. In sostanza contestava la misura della pena irrogata e, correlativamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; quanto alle attenuanti generiche, esse non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma presuppongono elementi positivi che il giudice può non ravvisare.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito; una motivazione sintetica può essere sufficiente se dà conto dell'utilizzo di tali criteri.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione richiama, anche sinteticamente, i criteri legali di commisurazione.
  • La motivazione sulla pena diviene particolarmente esigente solo quando il trattamento sanzionatorio si discosti sensibilmente dalla media edittale; in tal caso è richiesta una spiegazione più analitica del percorso argomentativo.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono un beneficio automatico: la loro concessione presuppone elementi positivi, mentre la semplice assenza di dati negativi non impone il loro riconoscimento.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura che si risolva nella mera contestazione della misura della pena, senza dedurre un vizio giuridicamente rilevante della motivazione o della legalità della pena, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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