Cassazione Penale, Sentenza n. 43280/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione della misura della confisca, sostenendo che la Corte di appello ha fatto riferimento anche a somme riconducibili a condotte già dichiarate prescritte (commesse fino al 6 agosto 2009), violando la normativa applicabile e i principi di diritto relativi alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. È stata confermata la legittimità della confisca diretta della somma di euro 170.996,71 disposta come profitto del reato di peculato ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., anche in relazione al segmento di condotta ormai prescritto, in quanto la responsabilità penale dell'imputato e l'accertamento della natura del bene da confiscare erano rimasti irrevocabilmente accertati nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Non è stata disposta liquidazione delle spese a favore della parte civile, per mancanza di interesse a partecipare a questa fase limitata alla questione della confisca.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come fondamento della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato: è legittima la confisca anche quando parte della condotta è caduta in prescrizione, purché vi sia stata precedente pronuncia di condanna e l'accertamento della responsabilità e della qualificazione del bene come profitto rimanga inalterato nei successivi gradi di giudizio.
art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Richiamato per il principio secondo cui, anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice può disporre la confisca del prezzo del reato quando sussistono i presupposti probatori e la qualificazione del bene rimane pacifica nei gradi precedenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 31617/2015; Sez. U. n. 4145/2022; Sez. 2 n. 17354/2023)
La Corte richiama e segue la consolidata giurisprudenza secondo cui la confisca del prezzo/profitto è compatibile con la prescrizione di parte della condotta quando la condanna e gli accertamenti sul rapporto tra somme e reato siano rimasti incontestati nei gradi successivi.
Massime di principio
- La confisca diretta del prezzo o del profitto del reato può essere disposta anche se parte della condotta è estinta per prescrizione, a condizione che esista una precedente condanna e che l'accertamento della responsabilità e della natura del bene da confiscare non sia stato modificato nei gradi successivi.
- Quando la Cassazione annulla una sentenza solo in relazione alla pena, alle statuizioni civili o all'ammontare della confisca, lasciando ferma la dichiarazione di responsabilità, il giudice di rinvio può rideterminare la confisca facendo riferimento a profitti già emersi, compresi quelli riferibili a condotte ormai prescritte.
- Chi impugna la quantificazione della confisca deve puntare a dimostrare che l'accertamento della correlazione tra somme e reato è mutato o errato nei precedenti gradi; contestare solo la prescrizione delle singole condotte non è sufficiente se la responsabilità è stata già irrevocabilmente accertata.
- La parte civile può risultare priva di interesse a partecipare a fasi di giudizio limitate alla misura della confisca quando le statuizioni civili sono già state definite nei precedenti gradi, e in tali casi la richiesta di liquidazione delle spese può non trovare accoglimento.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili comportano la condanna alle spese processuali e, talora, il versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi rilevante valutare la fondatezza prospettica prima di proporre impugnazioni che incidono solo sull'ammontare della confisca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43270/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43273/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43274/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43275/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43276/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43277/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →