Cassazione Penale, Sentenza n. 49345/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 4/5/2022 per due motivi principali: (1) inosservanza della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe rinnovato l'esame solo dei testimoni Zappulla e Colantoni e non di Tritto e Carelli, non avrebbe risentito l'imputata e non avrebbe acquisito la relazione del vicario del Questore che aveva portato all'archiviazione dell'addebito disciplinare; (2) vizio di motivazione per valutazione errata delle dichiarazioni dei testimoni rinnovati, senza evidenziare le contraddizioni rispetto alle dichiarazioni di Tritto, Carelli e dell'imputata, con conseguente diversa ricostruzione del fatto (tra cui l'esistenza di una porta tagliafuoco e la pregressa conoscenza tra le persone coinvolte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo, ha ritenuto che la sentenza di legittimità che aveva annullato la precedente condanna aveva indicato solo la necessità di rinnovare l'istruttoria per il teste Zappulla e la persona offesa Colantoni, non per Tritto e Carelli; inoltre ha ritenuto non necessaria la rinnovazione delle dichiarazioni dell'imputata perché tali dichiarazioni, pur rese in primo grado, non erano risultate decisive per la decisione originaria; la relazione del vicario del Questore è documento non dichiarativo e quindi estraneo al perimetro della rinnovazione delle sole prove dichiarative. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità il sindacato sulla valutazione della prova è assai limitato e non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare la credibilità dei testimoni; le doglianze della ricorrente costituivano una alternativa ricostruzione probatoria non ammissibile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Predispone limiti e modalità per la rappresentazione dei motivi di ricorso; qui utilizzato per delimitare la descrizione sintetica dei motivi nel ricorso in Cassazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la norma è stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Principio sulla rinnovazione della prova dichiarativa
Sez. 6, Sentenza n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631
La rinnovazione delle prove dichiarative è dovuta solo per atti dichiarativi ritenuti decisivi; non è necessaria la rinnovazione dell'esame dell'imputato quando le sue dichiarazioni non risultavano decisive nel primo grado.
Limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017
In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio (gravità, precisione, concordanza degli indizi); il controllo è limitato al criterio logico-giuridico della motivazione e alla verifica della corretta applicazione delle regole di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 54513/2018
sentenza n. 54513 del 8 ottobre 2018
Pronuncia che aveva annullato la precedente sentenza di condanna e disposto il rinvio per la mancata rinnovazione dell'istruttoria rispetto al teste Zappulla e alla persona offesa; detta indicazione è stata ritenuta vincolante sul perimetro della rinnovazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può disporre la rinnovazione dell'istruttoria solo relativamente alle dichiarazioni e ai testimoni espressamente indicati nella sua motivazione; non può essere richiesto un rinnovo generalizzato non previsto dalla pronuncia di annullamento.
- La rinnovazione dell'esame dell'imputato è necessaria solo se le sue dichiarazioni sono state decisive nel primo grado o se la rinnovazione risulta espressamente richiesta dalla pronuncia di annullamento.
- Documenti o relazioni di natura non dichiarativa (es. relazioni amministrative) restano estranei all'obbligo di rinnovazione quando la Cassazione ha limitato la rinnovazione alle sole prove dichiarative.
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: non è possibile proporre in Cassazione una ricostruzione alternativa della credibilità dei testimoni se non sussistono profili di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione del giudice di merito.
- In caso di rigetto del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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