Cassazione Penale, Sentenza n. 10294/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/06/2021 che aveva confermato la responsabilità di Patrizia Calise per reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari. I motivi di ricorso lamentavano: vizi motivazionali e violazione di legge per presunto giudicato implicito sulla modalità di notifica al difensore d'ufficio (Cass. 31839/2019), nullità delle notifiche (in particolare avviso di conclusione indagini, avviso di fissazione udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio) considerate a regime intermedio o non perfezionate (problemi di immissione in cassette postali in un parco condominiale), mancata convocazione da parte del curatore e circostanza dei presunti furti che avrebbero impedito la ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze: la sentenza n. 31839/2019 non aveva creato un giudicato implicito su tutte le questioni dedotte nel ricorso; le eccezioni sulla notifica erano, in parte, tardive (precluse perché non dedotte entro la deliberazione della sentenza di primo grado) e, per la restante parte, la Corte territoriale aveva accertato la regolarità delle notifiche (doppio accesso negativo, deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata non ritirata per compiuta giacenza) e l'identificazione del difensore d'ufficio. Il motivo relativo alla mancata convocazione del curatore è stato ritenuto generico e irrilevante rispetto all'obbligo, ai sensi della legge fallimentare, di consegna delle scritture contabili. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esame della Cassazione ai motivi ammessi e nei limiti richiesti; il ricorso è stato valutato entro tali limiti.
Rilevato come norma che disciplina la dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte ha osservato che dagli atti non risultava chiara l'elezione/dichiarazione di domicilio della Calise in sede precedente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma sulla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per trasmettere le conclusioni scritte del PG che hanno chiesto l'inammissibilità.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 16, primo comma, n.3, legge fallimentare
art. 16, primo comma, n.3, l.fall.
Stabilisce l'obbligo della consegna delle scritture contabili a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ha ritenuto che tale obbligo sussista indipendentemente dalla convocazione del curatore.
Cass. sez. I, sentenza n. 31839/2019 (5/3/2019)
Decisione che aveva rilevato vizi inerenti alla notifica dell'estratto contumaciale e all'identità del difensore d'ufficio; la Cassazione odierna ha precisato che quella pronuncia non ha creato un giudicato implicito esteso alle questioni processuali ora dedotte.
Massime di principio
- Le nullità relative alle notifiche devono essere eccepite tempestivamente (di regola entro la deliberazione della sentenza di primo grado); se non dedotte nei termini sono precluse.
- Una pronuncia di annullamento precedente non produce automaticamente un giudicato implicito su temi diversi o non espressamente decisi: il giudicato è circoscritto alle questioni effettivamente decise.
- La notifica eseguita con doppio accesso negativo, deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata risultata per compiuta giacenza può essere considerata regolare e sufficiente a perfezionare la notificazione.
- Censure generiche e non supportate da risultanze processuali (es. affermazioni sulla funzionalità delle cassette postali o su eventi esterni non documentati) sono inammissibili o inefficaci.
- L'obbligo di consegna delle scritture contabili previsto dalla legge fallimentare sussiste indipendentemente dall'effettiva convocazione o dal contatto da parte del curatore; la mancata consegna integra profili di responsabilità.
- Il ricorso in cassazione manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
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