Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Il testo precisa che non vi è necessità di regolare le spese di lite, anche in ragione dell'accordo delle parti sulla compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del dante causa, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1528/2020, in una controversia qualificata come revocatoria ordinaria. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma dal testo non emergono il contenuto specifico delle doglianze né la fattispecie concreta che aveva originato l'azione revocatoria. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi rinunciato personalmente al ricorso; la controricorrente ha accettato la rinuncia, anch'essa personalmente, con previsione di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando l'estinzione deriva da rinuncia accettata con accordo delle parti sulla compensazione, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- In presenza di rinuncia rituale del ricorrente e accettazione della controparte, resta assorbita ogni valutazione sui motivi di ricorso e sulla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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