Cassazione Penale, Ordinanza n. 28936/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze sono manifestamente infondate perché non è stata dedotta né dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa. Conseguentemente applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 maggio 2025. Dal testo emerge che il motivo dedotto riguardava una asserita lesione del diritto di difesa: si contestava, in sostanza, che nella decisione impugnata fossero state considerate conclusioni del Procuratore generale e risultasse indicato nell'intestazione il precedente difensore. La Corte di cassazione rileva però che non era stata allegata alcuna concreta lesione del diritto di difesa e che nessuna lesione si era verificata in fatto, poiché le conclusioni del Procuratore generale erano eccentriche rispetto alla fattispecie concreta, riferite ad altro fatto, le conclusioni del nuovo difensore erano state comunque considerate nella sentenza impugnata e l'indicazione del precedente difensore costituiva un evidente errore materiale.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, con applicazione delle relative statuizioni economiche e processuali.
Massime di principio
- La deduzione di una lesione del diritto di difesa non può fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione se non è accompagnata dall'allegazione e dalla dimostrazione di una concreta incidenza pregiudizievole sul processo.
- Un errore materiale nell'intestazione della sentenza, come l'indicazione del precedente difensore, non integra di per sé una nullità o una lesione del diritto di difesa quando risulti evidente la natura meramente materiale dell'errore e non emerga alcun pregiudizio effettivo.
- Quando le conclusioni del pubblico ministero sono riferite a una fattispecie diversa da quella decisa e il giudice di merito ha comunque esaminato le conclusioni della difesa, non sussiste alcuna concreta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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