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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08722/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur confermando nel merito la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, aveva solo ridotto la pena. Il ricorso articolava due censure: la prima deduceva un vizio di motivazione per la mancata pronuncia assolutoria; la seconda lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo estremamente generico e sostanzialmente diretto a una diversa lettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità; il secondo è stato giudicato parimenti generico e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva invece motivato in modo puntuale il calcolo della pena e lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La sentenza menziona il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ricondotto nella motivazione alla fattispecie di cui all'art. 610 c.p. come indicata nel testo, senza ulteriori approfondimenti normativi.

  • art. 582 c.p.

    La sentenza menziona il reato di lesioni personali aggravate, senza specificare nel testo la norma di aggravamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente; la decisione richiama solo il tema del trattamento sanzionatorio e dello scostamento dal minimo edittale, senza riferimenti testuali a circostanze attenuanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente, salvo il rilievo di manifesta illogicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è formulato in modo generico e si risolve in una critica meramente fattuale della decisione impugnata.
  • La censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione puntuale sul calcolo del trattamento sanzionatorio e sulla ragione dello scostamento dal minimo edittale.
  • La sola riduzione della pena in appello non implica di per sé un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, se la corte territoriale ha dato conto dei criteri seguiti e della gravità dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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