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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34883/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, accogliendo il reclamo del detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva riconosciuto a Achille Piccolo il diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e aveva stabilito che l'ulteriore ora dedicata alle sale di "socialità" non dovesse essere scomputata dalle due ore di aria aperta. Il ricorrente sosteneva che, alla luce del combinato disposto tra l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) e il richiamo all'art. 10 (e alla sua modifica operata dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123), la seconda ora potesse essere utilizzata anche come ora di socialità, ritenendo quindi legittima la limitazione dell'ora d'aria da due a una operata con atti amministrativi generali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale per cui i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis hanno diritto a due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta e la seconda ora non può essere fruita nelle sale destinate alla socialità, atteso che permanenza all'aperto e socialità sono finalità distinte (tutela della salute vs. soddisfacimento di esigenze culturali/relazionali). Ha inoltre affermato che la limitazione da due ad una delle ore di aria aperta non può essere disposta da atti amministrativi a valenza generale, ma richiede un provvedimento specifico e individualizzato del direttore dell'istituto, con motivazione sui "motivi eccezionali" previsti dall'art. 10. Quanto alla modifica dell'art. 10, la Corte ha ritenuto che il rinvio operato dalla lett. f) dell'art. 41-bis sia di natura statica/recettizia e che la modifica non abbia implicitamente abrogato la disciplina incorporata, per cui l'interpretazione favorevole al detenuto permane. Per questi motivi il ricorso è stato respinto. Inoltre, non essendovi interessi civili del Ministero, il rigetto non ha comportato condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lett. f)

    La disposizione prevede il diritto a un periodo di permanenza all'aria aperta (con riferimento all'art.10). La Corte interpreta il rinvio in modo tale da garantire due ore d'aria aperta e distingue questa finalità dall'ora di socialità; la norma non può essere svuotata dalla sua portata mediante atti amministrativi generali.

  • art. 10 ord. pen.

    Prevede che la limitazione della fruizione dell'ora d'aria richieda motivazione per "motivi eccezionali" e rimanda alla necessità di un provvedimento individuale. La modifica normativa non ha eliminato la base del diritto incorporato nella lett. f) dell'art. 41-bis.

  • d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

    La modifica dell'art. 10 operata da questo decreto è stata valutata ma ritenuta non idonea ad abrogare tacitamente il rinvio contenuto in art. 41-bis; il rinvio ha natura statica/recettizia e la modifica non elimina il diritto minimo all'ora d'aria.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 ottobre 2017 e regolamenti d'istituto

    Le disposizioni o regolamenti di valore amministrativo generale che limitano a una sola ora la permanenza all'aria aperta per i detenuti sottoposti ad art. 41-bis sono illegittimi: la riduzione deve derivare da provvedimenti individuali motivati dal direttore dell'istituto e non da atti generali.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis è consolidato il diritto a due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta; l'ora di socialità (biblioteca, palestra ecc.) è distinta e non può sostituire l'ora d'aria.
  • La limitazione della fruizione dell'ora d'aria da due a una non può essere stabilita da atti amministrativi generali o regolamenti d'istituto: è necessario un provvedimento specifico e individuale del direttore dell'istituto motivato dai "motivi eccezionali" previsti dall'art. 10.
  • Le modifiche legislative intervenute nella disposizione richiamata (art. 10) non determinano automaticamente l'abrogazione del rinvio contenuto in altra norma (art. 41-bis) se il rinvio ha natura statica/incorporativa; pertanto non si può eliminare il diritto minimo senza chiara previsione normativa.
  • In sede di impugnazione amministrativa o giurisdizionale, l'Amministrazione deve fornire motivazione concreta e specifica di ragioni di sicurezza per giustificare ogni restrizione alla permanenza all'aperto.
  • Quando lo Stato è ricorrente in materia di diritti soggettivi (es. regime detentivo) e non è portatore di interessi civili, l'eventuale rigetto del ricorso non comporta automaticamente condanna alle spese processuali nei confronti del Ministero.

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