Cassazione Penale, Sentenza n. 36720/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riformato la pronuncia di primo grado (rito abbreviato) e condannato l'imputata, in concorso col padre Roberto, per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale (fallimento Frigidaire s.r.l., epoca del fallimento: agosto 2013). La ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali (art. 441/5 e 603 c.p.p.) e carenza motivazionale in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia grafica sulle firme e assunzione di informazioni da dipendenti, sindaci e banche); 2) illogicità della motivazione e erronea applicazione delle norme penali speciali relativamente al dolo richiesto all'amministratore formale, deducendo che il padre era il dominus e che non vi sarebbe prova della coscienza e volontà della ricorrente nelle attività illecite; contestazione anche sul tema della distrazione di merci (curatore non avrebbe contestato mancanze); 3) censura sulla applicazione dell'aggravante per la pluralità di fatti di bancarotta; 4) censura sul mancato prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è stato ritenuto 'fuori fuoco' perché la Corte territoriale, richiamando il primo grado, ha adeguatamente motivato il rigetto della rinnovazione istruttoria: la ricorrente era stata per anni componente del cda, presidente e poi liquidatore e socia di maggioranza, e le testimonianze mostravano un effettivo esercizio di funzioni gestorie; dunque la perizia grafica era superflua. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del dolo alla luce delle ammissioni dell'imputata (firma di assegni in bianco, consapevolezza della crisi dal 2008, firma di assegni per distrazioni) e delle dichiarazioni dei dipendenti che la indicavano tra i coordinatori dello svuotamento del magazzino nel 2012; le doglianze chiedevano una riesamina dei fatti già valutati, non consentita in sede di legittimità. Terzo motivo: generico e inammissibile; la Corte ha confermato che l'aggravante per più fatti di bancarotta è correttamente applicata quando sussiste pluralità di condotte nel medesimo fallimento (richiamo art. 219 LF e giurisprudenza). Quarto motivo: il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discrizonale e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto l'equivalenza congrua alla condotta protratta dell'imputata. Esito pratico: ricorso inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; permangono le condanne di merito.
Norme richiamate
art. 441 comma 5; art. 498-499; art. 603 e art. 603/3-bis
La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603) è un rimedio eccezionale soggetto alla discrezionalità del giudice di merito: va disposta solo se l'istruttoria di primo grado è incompleta e il giudice non può decidere allo stato degli atti; le valutazioni di merito sulla necessità di acquisire nuova prova sono incensurabili in Cassazione se correttamente motivate.
art. 219, comma secondo, n. 1; richiamo agli artt. 216 e 217 LF; art. 33 LF (relazione del curatore)
L'aggravante prevista dall'art. 219/2 n.1 LF disciplina una fattispecie strutturale che unifica, ai fini sanzionatori, una pluralità di reati di bancarotta consumati nel medesimo fallimento; il giudice può ritenere integrata l'aggravante quando coesistono condotte autonome ricadenti nelle diverse fattispecie di bancarotta.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: per ottenerla occorre dimostrare che l'istruttoria di primo grado è davvero incompleta e che il giudice non può decidere senza nuovi mezzi di prova; altrimenti il rigetto è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Se l'amministratore 'formale' ha materialmente svolto compiti gestori (partecipazione continuativa alle decisioni, firma di documenti, cura dei rapporti con dipendenti e fornitori), il giudice può ritenere sussistente la responsabilità penale anche qualora esistesse un amministratore di fatto.
- Le ammissioni dell'imputato (es. firma di assegni in bianco, consapevolezza della crisi aziendale) e le testimonianze che attestano partecipazione e coordinamento nelle operazioni di distrazione costituiscono elementi decisivi per il dolo e sono difficili da ribaltare in Cassazione se ben motivate dai giudici di merito.
- L'aggravante per la pluralità di fatti di bancarotta nell'ambito di un medesimo fallimento trova applicazione quando sussistono più condotte autonome riconducibili a diverse fattispecie di bancarotta; essa è una valutazione di fatto/diritto tipicamente di merito.
- Il confronto e la prevalenza tra attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono illogicità o arbitrio nella motivazione.
- In Cassazione i ricorsi generici o privi della correlazione specifica tra le censure e le argomentazioni della decisione impugnata sono dichiarati inammissibili; occorre dunque confrontare punto per punto la motivazione di merito per dimostrare errori rilevanti.
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