Cassazione Penale, Ordinanza n. 01631/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione per rinuncia dell'istante e ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali. La somma è stata quantificata in misura prossima al minimo, tenuto conto della rinuncia intervenuta.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva proposto istanza di rimessione del processo ad altra sede avverso il provvedimento della Corte d'appello di Milano dell'8 ottobre 2024. Successivamente ha rinunciato all'istanza mediante comunicazione inviata via PEC e firmata digitalmente. La Corte ha preso atto della rinuncia, ritenendola ammissibile, e ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta per intervenuta rinuncia. In tema di spese, il collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui, in caso di rigetto della richiesta di rimessione, non va disposta la condanna alle spese processuali, poiché l'art. 48, comma 6, c.p.p. prevede solo il versamento di una somma alla Cassa delle ammende e la rimessione non è equiparabile a un'impugnazione.
Norme richiamate
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
somma prevista dal sesto comma dell'art. 48 cod. proc. pen.
In caso di rigetto della richiesta di rimessione non è prevista la condanna alle spese processuali; è invece dovuto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche quantificabile equitativamente.
art. 111 Cost.
espresso presidio costituzionale nell'art. 111
La richiesta di rimessione tutela l'esercizio della funzione giudiziaria da gravi situazioni locali ed è collegata a un presidio costituzionale del giusto processo.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza di rimessione del processo è ammissibile e determina l'inammissibilità della richiesta, senza necessità di esame del merito della domanda originaria.
- Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione non deve essere pronunciata la condanna del richiedente alle spese processuali, poiché l'art. 48, comma 6, c.p.p. prevede solo il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La richiesta di rimessione del processo non è equiparabile a un'impugnazione: è uno strumento straordinario volto a prevenire il condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →