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Sentenza

Sentenza n. 1748/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2022 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi.

Giustizia amministrativa202505869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 167/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi. Il TAR ha rilevato, anche dopo avere previamente sottoposto alla ricorrente le questioni rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che la notificazione del ricorso era nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sebbene la Regione Campania non rientri tra le regioni ordinarie che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 107, comma 3, d.lgs. 24 luglio 1977, n. 616. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di competenza territoriale della sede di Napoli: trattandosi di un ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, l'art. 113 c.p.a. individua quale TAR competente quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire. Poiché il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi ha sede in provincia di Avellino, la controversia avrebbe dovuto essere proposta presso la sezione staccata di Salerno del TAR Campania.

La decisione

Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione posta espressamente a fondamento della decisione è la nullità della notificazione alla Regione Campania, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non competente a ricevere la notifica per conto della Regione. Il Collegio ha altresì ribadito che il ricorso apparteneva alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Salerno del TAR Campania, poiché il giudice ordinario autore della sentenza da eseguire ha sede nella provincia di Avellino. La ripartizione interna tra sede principale e sede staccata non costituisce ordinariamente questione di competenza, salvo i casi indicati dall'art. 14 c.p.a.; tra questi rientrano i ricorsi ex art. 113 c.p.a. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che possono definire il giudizio, così da sollecitare il contraddittorio e garantire il diritto di difesa.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 24 luglio 1977, n. 616

    La disposizione consente alle regioni ordinarie di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; il TAR ha rilevato che la Regione Campania non rientra tra quelle che esercitano tale facoltà.

  • art. 14 c.p.a.

    Tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile rientrano i ricorsi previsti dall'art. 113 c.p.a.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione dei ricorsi tra sede principale e sede staccata del TAR non costituisce questione di competenza, salvo i casi riconducibili all'art. 14 c.p.a.

  • art. 113 c.p.a.

    Per l'ottemperanza relativa a sentenze del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire; tale competenza è inderogabile.

  • D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277

    La provincia di Avellino rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Salerno del TAR Campania.

Massime di principio

  • Nei giudizi di ottemperanza relativi a sentenze del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire; tale competenza è inderogabile.
  • La ripartizione dei ricorsi tra sede principale e sede staccata di uno stesso TAR non pone, di regola, una questione di competenza, ma costituisce questione di competenza territoriale inderogabile quando si tratti di ricorsi rientranti nelle ipotesi dell'art. 14 c.p.a., tra cui quelli di ottemperanza ex art. 113 c.p.a.
  • La notificazione di un ricorso destinato a una regione ordinaria non può essere validamente eseguita presso l'Avvocatura dello Stato se la regione non si avvale della facoltà di patrocinio prevista dall'art. 107, comma 3, d.lgs. 616/1977; in tal caso la notificazione è nulla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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