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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28976/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver apposto nell'agosto/settembre 2014 una catena al cancello di accesso di un terreno, impedendo l'esercizio di una servitù di passaggio. Il ricorso aveva due motivi: 1) vizio radicale della motivazione della sentenza di merito, che dava rilievo a un fatto estraneo (un allaccio alla rete idrica) datato diversamente e con errori formali (uso del maschile per l'imputata), rendendo la motivazione meramente apparente e priva di coerenza; 2) richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione. La Procura generale aveva chiesto l'annullamento per prescrizione, mentre la parte civile chiedeva la conferma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza d'appello era affetta da un vizio così radicale da renderla incomprensibile e insufficiente; per questo motivo la sentenza è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. Il secondo motivo (prescrizione) è stato ritenuto infondato: il fatto è avvenuto il 13/09/2014; il termine massimo di prescrizione, considerati i termini prorogati e le sospensioni (anche per astensione del difensore), scadeva il 20/10/2022, pertanto la prescrizione non era ancora maturata al momento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    ex art. 157, primo comma, cod. pen.

    La Corte ha applicato il computo del termine massimo di prescrizione previsto dall'art.157 c.p., tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni che prorogano il termine.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov, Rv. 239692)

    Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692

    Richiamata come principio secondo cui una motivazione meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, costituisce vizio radicale che legittima l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Un errore grave e sistematico nella motivazione della sentenza (incoerenze cronologiche, riferimenti a fatti estranei, errori formali come il sesso dell'imputato) può invalidare l'intero apparato argomentativo e comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione: si parte dalla data del fatto e si considerano tutte le interruzioni e sospensioni (anche quelle derivanti da astensioni del difensore o da norme emergenziali), che prorogano il termine prescrizionale.
  • L'annullamento per vizio di motivazione non equivale automaticamente a proscioglimento; di norma la Corte rimette il processo al giudice di merito per integrare la motivazione o per nuovo giudizio.
  • Quando la Procura invoca la prescrizione, il giudice di legittimità verifica il computo temporale dettagliatamente; se dalle risultanze non emerge l'estinzione del reato, la richiesta di prescrizione viene respinta.
  • Errori materiali o apparenti nella sentenza (es. uso del maschile/femminile, date discordanti) riducono la credibilità della motivazione e possono costituire indizio di vizio formale significativo ai fini dell'annullamento.

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