Cassazione Penale, Ordinanza n. 11000/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ma aveva confermato la declaratoria di colpevolezza per il reato ascritto. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, investisse una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica; nel caso concreto, tale vizio non è stato ravvisato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È stata riconosciuta in appello l'attenuante del fatto di speciale tenuità del danno o del pericolo, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
circostanze attenuanti generiche
Il loro riconoscimento o diniego attiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- La valutazione sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In sede di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia del tutto mancante, arbitraria o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera diversa lettura del materiale decisorio.
- Quando la sentenza impugnata fornisca una motivazione non illogica sul punto, la doglianza relativa alle attenuanti generiche è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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