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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31914/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca di prevenzione disposto nei confronti di beni immobili e partecipazioni societarie ritenuti nella disponibilità di Pierino Zanga. I motivi principali proposti dai difensori di Zanga sono: 1) carenza dei presupposti per ritenere la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, contestando che i proventi illeciti siano stati destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari e che il tenore di vita sarebbe stato sostenuto da redditi leciti; 2) violazione dell'obbligo di motivazione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011) e uso di condanne poi colpite da sopravvenuta abolitio criminis (riferite all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per il 2004); 3) vizio di prevedibilità/irretroattività posto che la fattispecie di "pericolosità" sarebbe stata definita in via giurisprudenziale solo successivamente alla commissione degli illeciti; 4) mancata motivazione circa la legittima provenienza di specifici beni (onere difensivo non adeguatamente considerato). I motivi proposti dall'avv. Fares per Ornella Ghilardi e le società interessate sono sostanzialmente: 1) mancata separazione fra soggetto utilizzatore e bene confiscato e mancata valutazione dello scorporo tra proventi leciti e illeciti (richiesta di restituzione di conti correnti e capitale sociale della snc); 2) confisca immobile a Bolgare contestata come effettuata su beni di provenienza lecita (acquisto da madre della ricorrente).

La decisione

La Corte di legittimità ha in massima parte rigettato i ricorsi: ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui Zanga è riconducibile alla categoria di soggetto che "vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e che i consistenti investimenti immobiliari nel periodo considerato superano la capacità reddituale ufficiale, giustificando la confisca di prevenzione. Sono state respinte le censure relative alla sopravvenuta abolitio criminis sull'art. 10-bis per i fatti anteriori al periodo ritenuto di pericolosità e è stata ritenuta inapplicabile la doglianza di difetto di prevedibilità in presenza di consolidata giurisprudenza interpretativa anteriore. Le richieste di scorporo e di restituzione dei patrimoni societari e delle somme indicate come lecite sono state rigettate in quanto i giudici di merito hanno ritenuto "inquinata" l'attività economica dalla provvista illecita e hanno motivatamente escluso la lecita provenienza di taluni cespiti (anche l'acquisto a nome di terzi è stato ricondotto a fondi riconducibili al nucleo di Zanga). Nel complesso il decreto di confisca impugnato è stato confermato; il resistente risulta dunque vincitore predominante.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"

    La Corte interpreta la nozione di "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" in senso ampio: non solo sostentamento quotidiano ma anche tenore di vita complessivo (investimenti e accantonamenti che garantiscono agiatezza). Per i "seriali" evasori fiscali la giurisprudenza ritiene che i profitti reinvestiti costituiscano provento di delitto idoneo a giustificare la confisca di prevenzione.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Impone obbligo di motivazione del decreto di prevenzione. La Corte verifica la correttezza motivazionale dei giudici di merito e limita il sindacato di legittimità alle ipotesi di violazione di legge ovvero di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10-bis)

    Riferito ai reati tributari lucrogenetici: la sopravvenuta declaratoria di illegittimità di talune parole introdotte nel 2015 comporta che alcune condotte possano essere non più penalmente rilevanti; la Corte ha tuttavia ritenuto irrilevanti le censure fondate su fatti anteriori al periodo di pericolità fissato dai giudici di merito.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Normativa storica sulle misure di prevenzione richiamata a fondamento del regime processuale e dei limiti di sindacato in Cassazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019

    "[L]e 'categorie di delitto' ... devono trattarsi di a) delitti commessi abitualmente ..., b) che abbiano effettivamente generato profitti ..., c) i quali ... costituiscano ... una componente significativa del reddito"

    La Corte di cassazione applica la lettura della Corte costituzionale: i tre requisiti (continuità delle condotte, produzione di profitti, incidenza sui mezzi di vita) devono emergere da elementi di fatto adequati e motivati.

  • Sentenze Corte EDU (es. De Tommaso c. Italia; altre citate)

    La giurisprudenza europea ha sollevato profili di prevedibilità e chiarezza della base legale delle misure di prevenzione; la Corte costituzionale e la giurisprudenza nazionale hanno interpretato e "tassativizzato" la fattispecie fino a renderla compatibile con la CEDU nei termini indicati.

Massime di principio

  • Per ritenere sussistente la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 non è sufficiente l'isolato episodio: occorrono condotte abituali che abbiano generato profitti e tali profitti devono aver costituito l'unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto.
  • Il concetto di "soddisfacimento delle esigenze di vita" va interpretato ampiamente: rientrano anche investimenti immobiliari o scelte che assicurino un tenore di vita agiato, non solo il mero sostentamento quotidiano.
  • Quando sussiste sproporzione documentata tra redditi dichiarati e investimenti, l'onere probatorio in ordine alla legittima provenienza dei cespiti grava efficacemente sui difensori: la mera allegazione non è sufficiente, occorre prova concreta delle risorse lecite impiegate.
  • Il semplice intestazione formale a terzi non esclude la confisca se è dimostrabile che i beni sono in realtà frutto o sono stati accresciuti da provvista riconducibile al proposto (istituto del "prestanome" o fittizia intestazione).
  • La richiesta di "scorporo" tra quota lecita e quota illecita del valore di un bene è ammissibile ma difficilmente accolta se l'attività economica complessiva risulta "inquinata" dalla provvista illecita; il giudice di merito deve motivare analiticamente l'impossibilità dello scorporo.
  • Le censure basate su modifiche della rilevanza penale di talune condotte (sopravvenuta abolitio criminis) possono risultare ininfluenti se i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione rientrano comunque nel periodo o nella tipologia di illeciti confermati rilevanti dai giudici di merito.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione 'inexistente o meramente apparente'; non è consentito rinnovare in fatto la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Le questioni di prevedibilità e compatibilità con la CEDU richiedono verifica della esistenza di una giurisprudenza consolidata che abbia fornito regole "accessibili" e "precise"; per i casi considerati 'di confine' il ricorso alla Corte europea resta strada percorribile.

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