Cassazione Penale, Sentenza n. 31914/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca di prevenzione disposto nei confronti di beni immobili e partecipazioni societarie ritenuti nella disponibilità di Pierino Zanga. I motivi principali proposti dai difensori di Zanga sono: 1) carenza dei presupposti per ritenere la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, contestando che i proventi illeciti siano stati destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari e che il tenore di vita sarebbe stato sostenuto da redditi leciti; 2) violazione dell'obbligo di motivazione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011) e uso di condanne poi colpite da sopravvenuta abolitio criminis (riferite all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per il 2004); 3) vizio di prevedibilità/irretroattività posto che la fattispecie di "pericolosità" sarebbe stata definita in via giurisprudenziale solo successivamente alla commissione degli illeciti; 4) mancata motivazione circa la legittima provenienza di specifici beni (onere difensivo non adeguatamente considerato). I motivi proposti dall'avv. Fares per Ornella Ghilardi e le società interessate sono sostanzialmente: 1) mancata separazione fra soggetto utilizzatore e bene confiscato e mancata valutazione dello scorporo tra proventi leciti e illeciti (richiesta di restituzione di conti correnti e capitale sociale della snc); 2) confisca immobile a Bolgare contestata come effettuata su beni di provenienza lecita (acquisto da madre della ricorrente).
La decisione
La Corte di legittimità ha in massima parte rigettato i ricorsi: ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui Zanga è riconducibile alla categoria di soggetto che "vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e che i consistenti investimenti immobiliari nel periodo considerato superano la capacità reddituale ufficiale, giustificando la confisca di prevenzione. Sono state respinte le censure relative alla sopravvenuta abolitio criminis sull'art. 10-bis per i fatti anteriori al periodo ritenuto di pericolosità e è stata ritenuta inapplicabile la doglianza di difetto di prevedibilità in presenza di consolidata giurisprudenza interpretativa anteriore. Le richieste di scorporo e di restituzione dei patrimoni societari e delle somme indicate come lecite sono state rigettate in quanto i giudici di merito hanno ritenuto "inquinata" l'attività economica dalla provvista illecita e hanno motivatamente escluso la lecita provenienza di taluni cespiti (anche l'acquisto a nome di terzi è stato ricondotto a fondi riconducibili al nucleo di Zanga). Nel complesso il decreto di confisca impugnato è stato confermato; il resistente risulta dunque vincitore predominante.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
La Corte interpreta la nozione di "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" in senso ampio: non solo sostentamento quotidiano ma anche tenore di vita complessivo (investimenti e accantonamenti che garantiscono agiatezza). Per i "seriali" evasori fiscali la giurisprudenza ritiene che i profitti reinvestiti costituiscano provento di delitto idoneo a giustificare la confisca di prevenzione.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Impone obbligo di motivazione del decreto di prevenzione. La Corte verifica la correttezza motivazionale dei giudici di merito e limita il sindacato di legittimità alle ipotesi di violazione di legge ovvero di motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10-bis)
Riferito ai reati tributari lucrogenetici: la sopravvenuta declaratoria di illegittimità di talune parole introdotte nel 2015 comporta che alcune condotte possano essere non più penalmente rilevanti; la Corte ha tuttavia ritenuto irrilevanti le censure fondate su fatti anteriori al periodo di pericolità fissato dai giudici di merito.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Normativa storica sulle misure di prevenzione richiamata a fondamento del regime processuale e dei limiti di sindacato in Cassazione.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
"[L]e 'categorie di delitto' ... devono trattarsi di a) delitti commessi abitualmente ..., b) che abbiano effettivamente generato profitti ..., c) i quali ... costituiscano ... una componente significativa del reddito"
La Corte di cassazione applica la lettura della Corte costituzionale: i tre requisiti (continuità delle condotte, produzione di profitti, incidenza sui mezzi di vita) devono emergere da elementi di fatto adequati e motivati.
Sentenze Corte EDU (es. De Tommaso c. Italia; altre citate)
La giurisprudenza europea ha sollevato profili di prevedibilità e chiarezza della base legale delle misure di prevenzione; la Corte costituzionale e la giurisprudenza nazionale hanno interpretato e "tassativizzato" la fattispecie fino a renderla compatibile con la CEDU nei termini indicati.
Massime di principio
- Per ritenere sussistente la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 non è sufficiente l'isolato episodio: occorrono condotte abituali che abbiano generato profitti e tali profitti devono aver costituito l'unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto.
- Il concetto di "soddisfacimento delle esigenze di vita" va interpretato ampiamente: rientrano anche investimenti immobiliari o scelte che assicurino un tenore di vita agiato, non solo il mero sostentamento quotidiano.
- Quando sussiste sproporzione documentata tra redditi dichiarati e investimenti, l'onere probatorio in ordine alla legittima provenienza dei cespiti grava efficacemente sui difensori: la mera allegazione non è sufficiente, occorre prova concreta delle risorse lecite impiegate.
- Il semplice intestazione formale a terzi non esclude la confisca se è dimostrabile che i beni sono in realtà frutto o sono stati accresciuti da provvista riconducibile al proposto (istituto del "prestanome" o fittizia intestazione).
- La richiesta di "scorporo" tra quota lecita e quota illecita del valore di un bene è ammissibile ma difficilmente accolta se l'attività economica complessiva risulta "inquinata" dalla provvista illecita; il giudice di merito deve motivare analiticamente l'impossibilità dello scorporo.
- Le censure basate su modifiche della rilevanza penale di talune condotte (sopravvenuta abolitio criminis) possono risultare ininfluenti se i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione rientrano comunque nel periodo o nella tipologia di illeciti confermati rilevanti dai giudici di merito.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione 'inexistente o meramente apparente'; non è consentito rinnovare in fatto la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Le questioni di prevedibilità e compatibilità con la CEDU richiedono verifica della esistenza di una giurisprudenza consolidata che abbia fornito regole "accessibili" e "precise"; per i casi considerati 'di confine' il ricorso alla Corte europea resta strada percorribile.
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