Cassazione Penale, Sentenza n. 37094/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricciuti impugnava la sentenza del Tribunale di Campobasso che, in riforma dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace, lo aveva ritenuto civilmente responsabile e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello ribaltato l'assoluzione basata sull'inattendibilità della persona offesa, ritenendola invece attendibile senza avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale (riferimento a art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e art. 606 lett. b) ed e)); 2) vizio di motivazione per omessa valutazione dei documenti prodotti in giudizio che avrebbero sostenuto una ricostruzione diversa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse mutato la valutazione della prova dichiarativa (la credibilità della persona offesa) rispetto al giudice di primo grado, per cui la diversa valutazione avrebbe reso necessaria la preventiva rinnovazione dell'istruttoria. Richiamando le Sezioni Unite (n. 22065/2021), la Corte ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
La norma è stata richiamata per affermare che, quando il giudice d'appello cambia la valutazione della prova dichiarativa che aveva determinato l'assoluzione in primo grado, è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria; non è ammesso il semplice ribaltamento delle conclusioni probatorie senza rinnovare le prove.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Le lett. b) ed e) concernono vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione nella sentenza impugnata poiché questa non ha adeguatamente motivato la diversa valutazione delle dichiarazioni e non ha dato conto dei documenti prodotti.
Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è stata richiamata come principio consolidato secondo cui l'impugnazione ai soli effetti civili di una sentenza di assoluzione richiede particolare cautela: se l'appello modifica la valutazione della prova dichiarativa che aveva giustificato l'assoluzione, occorre la rinnovazione dell'istruttoria.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello muta la valutazione della credibilità di dichiarazioni che avevano determinato un'assoluzione, la rinnovazione dell'istruttoria è in genere necessaria; altrimenti la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- L'appello che produce effetti civili nei confronti di un assolto richiede che l'appellante si fondi su elementi oggettivi nuovi o su prova adeguatamente rinnovata; il semplice diverso apprezzamento delle medesime dichiarazioni non basta.
- L'omessa o insufficiente valutazione dei documenti prodotti in giudizio costituisce vizio di motivazione rilevante in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio.
- In caso di annullamento per vizi di istruttoria o motivazione relativi alla prova dichiarativa, la Corte di Cassazione tende a rinviare il giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
- Per il difensore dell'imputato: sollevare tempestivamente l'urgenza di rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello si fonda su una diversa valutazione di testimonianze già esaminate; per la parte civile: se si ritiene la valutazione del primo giudice errata, chiedere e motivare la rinnovazione probatoria in sede di appello.
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