Cassazione Penale, Sentenza n. 576/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Crotone che, in appello, aveva accolto il gravame proposto da Martina Baffa avverso il rigetto del GIP della richiesta di autorizzazione all'uso temporaneo della aviosuperficie sequestrata da parte di LEONARDO S.p.A. La contestazione del Procuratore si fondava su tre profili: 1) il Tribunale avrebbe deciso oltre il petitum e avrebbe in realtà disposto il dissequestro senza che tale istanza fosse stata sottoposta al GIP; 2) violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., perché l'istanza di dissequestro deve essere proposta innanzitutto all'organo inquirente; 3) erronea valutazione del venir meno del periculum sulla base di mere affermazioni difensive circa il declassamento normativo della pista (nuovo regolamento ENAC) non supportate da documentazione, anzi confutate da atti acquisiti dall'ufficio e da ENAC.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore nei termini esposti. Ha ritenuto fondati i primi due motivi spiegando che il giudice d'appello ha deciso su questioni non devolutegli (declassamento/dissequestro) e ha violato il principio della 'doppia devoluzione' e la disciplina dell'impugnazione cautelare: non potevano essere proposti in appello motivi o richieste diverse o più ampie di quelle presentate al GIP e al pubblico ministero. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Crotone per nuovo esame secondo i principi richiamati; la terza censura è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
L'istanza di dissequestro deve essere proposta in primo luogo all'organo inquirente; solo se quest'ultimo non la accoglie può trasmetterla al giudice. Il giudice d'appello non può sostituirsi a tale procedura autorizzando o decidendo su domande non previamente sottoposte al pubblico ministero.
Richiamato quale riferimento alla disciplina dei termini e della forma dell'appello cautelare: l'appello cautelare deve rispettare i termini/formalità e non può travalicare la devoluzione stabilita dall'istanza originaria.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel contesto del principio di devoluzione: l'appello va riferito ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, il che implica che il giudice d'appello sia vincolato all'ambito della domanda e delle questioni affrontate dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- In appello cautelare non è consentito sollevare per la prima volta questioni sostanziali o istanze (es. dissequestro) che non siano state effettivamente dedotte e devolute al giudice di primo grado.
- L'istanza di dissequestro va proposta prima all'organo inquirente (pubblico ministero) ai sensi dell'art. 321, comma 3; il mancato esperimento di tale procedura può rendere illegittima la decisione che concede il dissequestro in appello.
- Il principio della 'doppia devoluzione' delimita la cognizione del giudice d'appello: il giudice non può decidere oltre quanto chiesto e deciso in primo grado, salvo le ipotesi di nullità assolute rilevabili d'ufficio.
- La valutazione del periculum cautelare (pericolo di reiterazione o aggravamento) deve essere fondata su elementi concreti e documentali; asserzioni difensive non comprovate non sono idonee a mutare il quadro cautelare.
- Quando la parte deduce mutamenti normativi (es. entrata in vigore di nuovo regolamento) per sostenere il venir meno delle esigenze cautelari, deve produrre prove chiare (documentazione ENAC, autorizzazioni, comunicazioni) e dimostrare l'effettiva efficacia del mutamento rispetto all'epoca rilevante.
- Se il giudice d'appello accoglie una domanda o introduce profili non dedotti in primo grado, la decisione è esposta al rischio di annullamento per violazione del principio devolutivo e della competenza procedurale.
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