Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30686/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per la rescissione del giudicato: il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza per la rapina del 7.7.2014. Argomenta che, dopo un fermo avvenuto ad agosto 2014 e la successiva mancata convalida, era stato rimesso in libertà e aveva fatto ritorno in Romania, ritenendo la vicenda conclusa; contesta la correttezza del decreto di latitanza e che la sua nomina di un difensore di fiducia (poi rinunciante) e il fermo possano di per sé dimostrare la consapevolezza del procedimento e la volontaria sottrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di latitanza e la nomina di un difensore sono indici relativi della conoscenza del procedimento e non possono sostituire una verifica concreta della effettiva consapevolezza dell'imputato e della volontarietà della sottrazione. Occorrerà quindi alla Corte d'appello valutare nuovamente se il ricorrente si sia effettivamente e consapevolmente sottratto al processo e se vi fosse un effettivo rapporto con il difensore nominato.

Norme richiamate

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di rescissione del giudicato; la norma è stata evocata come base normativa per la procedura di rescissione ma l'analisi della Corte si è focalizzata principalmente sulla effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che la dichiarazione di stato di latitanza prevista dall'art. 420-bis, nella formulazione antecedente al d.lgs. 150/2022, costituisce un indice legale di conoscenza del procedimento ma non è prova sufficiente: occorre una verifica concreta della conoscenza e della volontarietà della sottrazione.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle garanzie procedurali connesse al processo in assenza; la Corte ne ha considerato l'ambito nel quadro della disciplina sulla celebrazione del giudizio senza la presenza dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale sul diritto di difesa: la Corte lo utilizza per sottolineare l'esigenza che la mancata partecipazione dell'imputato sia valutata alla luce della effettiva possibilità di esercitare la difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al diritto al giusto processo e alle garanzie processuali; la Corte lo impiega per ribadire che il processo in assenza non può fondarsi su presunzioni formali non verificate concretamente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per i princìpi europei sul giusto processo; la Corte interpreta le norme interne in conformità all'orientamento della Corte EDU, richiedendo valutazioni concrete circa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato quale riferimento alla modifica normativa recente dell'art. 420-bis: la Corte ha applicato i criteri anteriori alla riforma e ha precisato che, anche in quel quadro, la latitanza non bastava da sola a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento.

  • Giurisprudenza SS.UU. (sentenze Innaro, Ismail Darwish, Fatnassi)

    Le sentenze delle Sezioni Unite sono state richiamate per il principio consolidato che gli indici di cui all'art. 420-bis sono relativi e non possono automaticamente legittimare il processo in contumacia; è necessaria una valutazione concreta della consapevolezza dell'imputato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza costituisce un indice legale di conoscenza del procedimento, ma non prova di per sé la consapevolezza dell'imputato: è necessaria una verifica concreta della volontà di sottrarsi.
  • Il fermo e la nomina di un difensore non sono elementi sufficienti, da soli, per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza piena del procedimento e si sia volontariamente sottratto: va valutato il concreto svolgimento dei rapporti e la notificatione degli atti.
  • Se le imputazioni oggetto del fermo sono diverse da quelle poi oggetto del processo, ciò attenua la presunzione che l'imputato fosse consapevole del successivo procedimento.
  • Nel processo in contumacia occorre sempre bilanciare le garanzie del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) con gli indici formali: la nullità o la rescissione del giudicato possono essere disposte se manca la prova della effettiva conoscenza.
  • In presenza di difensore nominato che poi rinuncia, la Corte deve accertare se si è instaurato un rapporto professionale reale e se sono state esperite le comunicazioni necessarie per garantire la difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.