Cassazione Penale, Sentenza n. 30686/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per la rescissione del giudicato: il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza per la rapina del 7.7.2014. Argomenta che, dopo un fermo avvenuto ad agosto 2014 e la successiva mancata convalida, era stato rimesso in libertà e aveva fatto ritorno in Romania, ritenendo la vicenda conclusa; contesta la correttezza del decreto di latitanza e che la sua nomina di un difensore di fiducia (poi rinunciante) e il fermo possano di per sé dimostrare la consapevolezza del procedimento e la volontaria sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di latitanza e la nomina di un difensore sono indici relativi della conoscenza del procedimento e non possono sostituire una verifica concreta della effettiva consapevolezza dell'imputato e della volontarietà della sottrazione. Occorrerà quindi alla Corte d'appello valutare nuovamente se il ricorrente si sia effettivamente e consapevolmente sottratto al processo e se vi fosse un effettivo rapporto con il difensore nominato.
Norme richiamate
Richiamato in tema di rescissione del giudicato; la norma è stata evocata come base normativa per la procedura di rescissione ma l'analisi della Corte si è focalizzata principalmente sulla effettiva conoscenza del procedimento.
La Corte ha ribadito che la dichiarazione di stato di latitanza prevista dall'art. 420-bis, nella formulazione antecedente al d.lgs. 150/2022, costituisce un indice legale di conoscenza del procedimento ma non è prova sufficiente: occorre una verifica concreta della conoscenza e della volontarietà della sottrazione.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle garanzie procedurali connesse al processo in assenza; la Corte ne ha considerato l'ambito nel quadro della disciplina sulla celebrazione del giudizio senza la presenza dell'imputato.
art. 24 Cost.
Richiamato come principio costituzionale sul diritto di difesa: la Corte lo utilizza per sottolineare l'esigenza che la mancata partecipazione dell'imputato sia valutata alla luce della effettiva possibilità di esercitare la difesa.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto al giusto processo e alle garanzie processuali; la Corte lo impiega per ribadire che il processo in assenza non può fondarsi su presunzioni formali non verificate concretamente.
art. 6 CEDU
Richiamato per i princìpi europei sul giusto processo; la Corte interpreta le norme interne in conformità all'orientamento della Corte EDU, richiedendo valutazioni concrete circa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato quale riferimento alla modifica normativa recente dell'art. 420-bis: la Corte ha applicato i criteri anteriori alla riforma e ha precisato che, anche in quel quadro, la latitanza non bastava da sola a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento.
Giurisprudenza SS.UU. (sentenze Innaro, Ismail Darwish, Fatnassi)
Le sentenze delle Sezioni Unite sono state richiamate per il principio consolidato che gli indici di cui all'art. 420-bis sono relativi e non possono automaticamente legittimare il processo in contumacia; è necessaria una valutazione concreta della consapevolezza dell'imputato.
Massime di principio
- La dichiarazione di latitanza costituisce un indice legale di conoscenza del procedimento, ma non prova di per sé la consapevolezza dell'imputato: è necessaria una verifica concreta della volontà di sottrarsi.
- Il fermo e la nomina di un difensore non sono elementi sufficienti, da soli, per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza piena del procedimento e si sia volontariamente sottratto: va valutato il concreto svolgimento dei rapporti e la notificatione degli atti.
- Se le imputazioni oggetto del fermo sono diverse da quelle poi oggetto del processo, ciò attenua la presunzione che l'imputato fosse consapevole del successivo procedimento.
- Nel processo in contumacia occorre sempre bilanciare le garanzie del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) con gli indici formali: la nullità o la rescissione del giudicato possono essere disposte se manca la prova della effettiva conoscenza.
- In presenza di difensore nominato che poi rinuncia, la Corte deve accertare se si è instaurato un rapporto professionale reale e se sono state esperite le comunicazioni necessarie per garantire la difesa.
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