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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51472/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello in sede di rinvio, sostenendo che i giudici avevano eliminato "matematicamente" l'aggravante ex art.112 n.1 c.p. senza procedere a una nuova e complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava che i precedenti giudici si erano discostati dal minimo edittale richiamando proprio la sussistenza dell'aggravante poi annullata, sicché la semplice detrazione della quota di pena riferibile all'aggravante non terrebbe conto delle ricadute complessive sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel rideterminare la pena dopo l'annullamento parziale disposto dalla Cassazione, abbia valutato nuovamente l'intero trattamento sanzionatorio tenendo conto della gravità dei fatti e del rapporto tra la pena per il reato base e quella per il reato satellite. La motivazione deve essere letta unitamente alle precedenti valutazioni di merito che evidenziavano elementi aggravanti indipendenti (numero di persone coinvolte, uso di pistole, violenza, programmata esecuzione della rapina, pericolo per terzi, età della vittima). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.112 n.1 cod. pen.

    La Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante ex art.112 n.1 c.p. con riferimento al capo 1; l'annullamento riguarda dunque solo quella circostanza aggravante e ha comportato la rimessione per la sola rideterminazione della pena tenendo conto dell'elisione dell'aggravante.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla solo una circostanza aggravante e rinvia esclusivamente per la rideterminazione della pena, la Corte territoriale deve rivedere il trattamento sanzionatorio complessivo ma può motivare la riduzione facendo riferimento anche alle valutazioni già svolte nei precedenti gradi.
  • Una riduzione "matematica" della quota di pena riferibile all'aggravante è ammissibile solo se la corte dimostra di aver valutato la gravità complessiva del fatto e la proporzione tra le pene per i reati coinvolti; in assenza di tale rivalutazione, la decisione può essere censurata.
  • Per impugnare efficacemente una rideterminazione della pena occorre dimostrare che lo scostamento rispetto al minimo edittale fosse esclusivamente e direttamente determinato dall'aggravante poi eliminata, senza altri elementi che giustifichino l'aumento.
  • Nella valutazione della pena i giudici tengono conto di elementi quali numero di partecipanti, uso di armi, pianificazione del reato, modalità della condotta, danno e pericolo per la vittima e per terzi: tali elementi possono legittimare una pena più alta anche in assenza di una specifica aggravante precedentemente ritenuta.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, è possibile l'imposizione delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

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