Cassazione Civile, Ordinanza n. 01452/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di condono edilizio presentata per opere abusive su un immobile di proprietà della ricorrente, con pagamento di somme a titolo di oblazione e oneri concessori. Dopo un preavviso di rigetto e il successivo diniego della sanatoria, la interessata ha chiesto la restituzione delle somme versate, convenendo in giudizio anche il Ministero. In primo grado era stata dichiarata la giurisdizione ordinaria, con condanna di Roma Capitale e declaratoria di prescrizione del diritto nei confronti del Ministero. In appello, il Ministero ha reiterato il difetto di giurisdizione e la prescrizione; la Corte d’appello ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo applicabile la giurisdizione amministrativa per le controversie sul rimborso delle somme versate nelle procedure di sanatoria andate a buon fine, e ha aggiunto in via ad abundantiam che il diritto sarebbe comunque prescritto. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione della L. n. 47 del 1985, art. 35, sostenendo che la domanda riguardava la restituzione di somme non dovute a seguito di rigetto definitivo della sanatoria, non un rimborso connesso a una sanatoria perfezionata; 2) violazione della L. n. 724 del 1994 per avere la Corte d’appello applicato un termine prescrizionale triennale; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la tesi secondo cui, quando l’istanza di condono è stata definitivamente respinta, la domanda di restituzione dell’oblazione non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma appartiene al giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam e quindi privo di portata decisoria. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame nel merito della domanda di restituzione e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35
La giurisdizione amministrativa esclusiva riguarda le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza nelle procedure di condono andate a buon fine; non si estende alla domanda di restituzione dell’oblazione quando l’istanza di sanatoria sia stata definitivamente respinta.
Richiamata dalla ricorrente in relazione al termine di prescrizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio non decisoria.
art. 103 Cost., primo comma
Utilizzato per un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 35 L. n. 47/1985, nel senso che la giurisdizione amministrativa presuppone l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalla sezione semplice quando sulla regola di riparto si siano già pronunciate le Sezioni Unite oppure quando vi siano profili di inammissibilità del motivo o giudicato sulla giurisdizione.
Richiamato in via generale quale parametro per l’ammissibilità del ricorso in cassazione, in tema di questioni di giurisdizione.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso.
Richiamati in relazione alla censura sulle spese, ma il motivo è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Richiamato con riferimento alla fase di discussione davanti alla Corte d’appello e al deposito del provvedimento di diniego della sanatoria.
Richiamato come rito con cui era stata introdotta in origine la controversia.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda la restituzione dell’oblazione versata per condono edilizio e la procedura di sanatoria si è conclusa definitivamente con diniego, la controversia non ricade nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per le sanatorie andate a buon fine, ma appartiene al giudice ordinario, perché la pubblica amministrazione non agisce più con potere autoritativo e il rapporto è paritario.
- L’art. 35 della L. n. 47/1985 va interpretato in modo costituzionalmente orientato: la giurisdizione amministrativa copre le controversie relative alla regolarità del procedimento di sanatoria e al rimborso di somme eccedenti rispetto alla determinazione finale dell’oblazione, non le azioni di ripetizione promosse a seguito di rigetto definitivo della domanda.
- Non è ammissibile censurare in cassazione una motivazione resa ad abundantiam, perché essa non costituisce ratio decidendi e non incide sul dispositivo; manca quindi l’interesse all’impugnazione.
- Se il giudice di merito si dichiara privo di giurisdizione, le questioni ulteriori eventualmente esaminate solo per completezza non assumono autonoma rilevanza decisoria e restano assorbite o prive di impugnabilità autonoma.
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