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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10389/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando in particolare la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali censure non fossero consentite, poiché la sentenza era stata pronunciata a seguito di concordato in appello con rinuncia ai motivi, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità su questioni rinunciate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., si applichi il principio per cui il giudice d'appello, accolto l'accordo delle parti e presa atto della rinuncia ai motivi, conosce solo dei motivi non rinunciati. Ne consegue che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il giudicato interno sui capi rinunciati e rende inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già rinunciate, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio. Per tale ragione il ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione del giudizio di appello con pena concordata comporta rinuncia ai motivi non mantenuti, con conseguente limitazione del thema decidendum ai soli motivi non rinunciati.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    I vizi di violazione di legge non sono deducibili in cassazione quando attengano a motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se riferito a questioni che sono state oggetto di rinuncia nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata proposta, ma ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità per effetto della rinuncia ai motivi d'appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione preclude la deducibilità in cassazione delle questioni rinunciate, poiché il giudice di legittimità non può riesaminare capi coperti dalla rinuncia.
  • La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato interno dei capi oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che riproponga le stesse doglianze.
  • Le questioni anche rilevabili d'ufficio non possono essere scrutinabili in cassazione se sono state inserite tra i motivi d'appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, poiché il negozio processuale, una volta recepito nella decisione, produce effetti preclusivi sull'intero sviluppo del processo.
  • Nel giudizio definito con accordo sulla pena in appello, il controllo di legittimità è limitato ai soli punti non coperti da rinuncia; le censure sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche non sono proponibili se rientrano nei motivi abbandonati.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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