Cassazione Penale, Ordinanza n. 04136/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che il giudice avesse motivato in modo insufficiente, limitandosi a una sintesi inadeguata delle risultanze investigative, e avesse omesso di valutare adeguatamente anche l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso, proposto contro una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, rientrasse nel regime di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. ed era quindi da dichiarare inammissibile perché fondato su motivi non compresi tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, il motivo generico sulla motivazione e sull'art. 129 c.p.p. non attiene né alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata dal Tribunale.
Indica che il ricorso deve essere trattato de plano nelle ipotesi previste per le impugnazioni avverso sentenze di patteggiamento successive alla riforma.
Attribuisce al pubblico ministero e all'imputato un ricorso per cassazione limitato a specifici motivi tassativi; il motivo generico sulla motivazione non vi rientra.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo la riforma, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Le censure sulla sufficienza della motivazione della sentenza di patteggiamento non sono deducibili in cassazione se non si collegano a uno dei motivi tipizzati dalla legge, come il difetto di correlazione tra richiesta e decisione o l'illegalità della pena.
- La mancata deduzione di uno dei vizi consentiti dal regime speciale del patteggiamento comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio sul patteggiamento, la doglianza relativa all'omessa valutazione dell'art. 129 c.p.p. deve comunque confrontarsi con i limiti specifici di impugnazione previsti per tale rito; in difetto, non è scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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