Sentenza del 05/06/2023 n. 660 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la produzione della scrittura privata nel corso della verifica fiscale integri il 'caso d'uso' e, dunque, l'atto fosse soggetto a registrazione e tassazione in misura proporzionale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'obbligo di registrazione e tassazione (imposta di registro in misura proporzionale, imposta di bollo e sanzioni) di una scrittura privata di remissione del debito (rinuncia a una quota di finanziamento di €1.500.000) redatta per corrispondenza. La questione centrale era se l'atto, formato per corrispondenza e quindi soggetto a registrazione solo in 'caso d'uso' ai sensi della Tariffa, Parte II e dell'art. 6 del T.U.R. (D.P.R. 131/1986), fosse stato effettivamente 'usato' quando venne esibito durante una verifica fiscale oppure se l'esibizione fosse da considerarsi obbligatoria per legge/regolamento (esente da 'caso d'uso'). In via subordinata è stata discussa l'eventuale alternatività con l'IVA (tassazione in misura fissa se l'operazione fosse soggetta a IVA).
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 - Testo Unico Imposta di Registro, art. 6
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
La Commissione interpreta l'art. 6 nel senso che l'esibizione dell'atto in sede di verifica fiscale integra il 'caso d'uso' salvo che la produzione sia imposta da una disposizione di legge/regolamento o sia richiesta per adempiere a un obbligo dell'amministrazione; la sola esibizione per documentare l'operazione non equivale a un obbligo esentante.
Stabilisce che alcuni atti formati per corrispondenza sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso; applicata per valutare se la remissione del debito andasse registrata solo a seguito del suo utilizzo.
Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 - art. 6
Riferimento richiamato dall'Ufficio per sostenere l'obbligo di registrazione in misura proporzionale degli atti rilevanti; nel contesto ha importanza per determinare la misura dell'imposta applicabile.
D.P.R. 633/1972 - art. 1 (disciplinante l'IVA)
Richiamato per l'analisi sulla possibile alternatività IVA/registro: se un'operazione fosse soggetta a IVA (es. prestazione finanziaria assimilata), si applicherebbe l'imposta di registro in misura fissa; nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che la remissione del debito non fosse un'operazione soggetta a IVA.
Richiamato dalla giurisprudenza come principio che la tassazione delle disposizioni si applica anche agli atti formati mediante corrispondenza; funziona come base per ritenere tassabili gli atti formati per corrispondenza quando ricorre il caso d'uso.
Massime di principio
- Un atto formato per corrispondenza è soggetto a registrazione solo in 'caso d'uso' (Tariffa Parte II e art. 6 T.U.R.); l'esibizione durante una verifica fiscale può integrare tale 'uso' e quindi determinare l'obbligo di registrazione e tassazione.
- L'esibizione dell'atto in sede di verifica fiscale non viene automaticamente qualificata come 'obbligatoria per legge/regolamento' a meno che non esista una norma che imponga la produzione: l'onere fiscale non è considerato di per sé ostativo al diritto di difesa.
- Per valutare la misura dell'imposta, occorre accertare se l'operazione sia soggetta a IVA (caso in cui si applica l'imposta di registro in misura fissa per principio di alternatività) oppure no: la mera qualificazione come operazione finanziaria non comporta automaticamente applicazione IVA.
- Le proposte o definizioni in mediazione non vincolano il giudice sul merito; accordi transattivi raggiunti per ragioni deflattive non implicano che il caso d'uso sia stato per fatto riconosciuto in astratto.
- In casi simili è opportuno documentare preventivamente la natura dell'atto e verificare se esistano disposizioni che obblighino alla produzione: in assenza di obbligo normativo, la produzione durante controlli o giudizi espone al rischio di integrazione del 'caso d'uso' e conseguente registrazione/tassazione.
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