Cassazione Penale, Ordinanza n. 22349/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che la doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'entità della pena pattuita/applicata. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientrava in tali casi ed era comunque smentita dal contenuto della decisione impugnata, che aveva dato atto della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che, in ogni caso, la doglianza fosse contraddetta dalla motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sentenza impugnata richiamava il dovere di verifica immediata dell'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento, che nel caso di specie era stato escluso.
Per la declaratoria di inammissibilità del ricorso è previsto uno specifico modello procedimentale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati dalla legge; censure diverse, anche se attinenti al trattamento sanzionatorio in senso generico, sono inammissibili.
- La doglianza sulla pena è scrutinabile solo se deduce l'illegalità della pena o una difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice, non già una mera valutazione di inadeguatezza o sproporzione della sanzione.
- Quando la sentenza di patteggiamento dà conto della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena, una critica che contrasti tali passaggi motivazionali senza rientrare nei motivi consentiti non è deducibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta di regola la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →