Cassazione Penale, Sentenza n. 25543/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) per la porzione residua della pena di 2 anni e 3 mesi. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la ridotta offensività dei reati (commessi in epoca remota), l'assenza di pendenze per fatti recenti, i positivi esiti dell'osservazione in carcere e l'acquisita consapevolezza del disvalore delle condotte; denunciava inoltre contraddittorietà della motivazione rispetto ai problemi psicologici dedotti e all'idoneità del domicilio indicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto il motivo relativo al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale (ritenuto adeguatamente motivato dal Tribunale sulla base della persistenza di pendenze e della valutazione prognostica) ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare. La Corte ha rilevato che, dato il residuo di pena entro il limite biennale e la riconosciuta idoneità del domicilio (abitazione della madre disponibile), il Tribunale avrebbe dovuto esaminare specificamente se la detenzione domiciliare fosse idonea a contenere la pericolosità sociale del condannato. Per questo motivo la decisione è stata annullata solo su tale punto e il procedimento è rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio libero nell'esito ma corretto nella motivazione.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; la sua ammissione richiede il convincimento che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di recidiva, valutando l'evoluzione della personalità successiva al fatto-reato e la condotta tenuta in libertà o in carcere.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato quale riferimento ai limiti di pena e alle diverse ipotesi ammissibili per le misure alternative; indica che anche se manca l'emenda sufficiente per l'affidamento, può essere valutata la detenzione domiciliare purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.
Riferimenti alla disciplina della liberazione condizionale (codice penale)
La liberazione condizionale richiede un grado di ravvedimento più elevato rispetto all'affidamento in prova; la giurisprudenza distingue chiaramente i presupposti valutativi per i diversi istituti.
Massime di principio
- La valutazione sull'ammissione alle misure alternative è prognostica: il giudice deve considerare natura e gravità dei reati, precedenti e procedimenti pendenti, ma anche la condotta successiva e l'osservazione della personalità intervenuta dopo i fatti.
- Il buon comportamento in carcere è elemento rilevante ma non necessariamente decisivo: occorre che emerga un effettivo avvio del processo di emenda; l'affidamento richiede segni significativi di ravvedimento.
- Quando la pena residua rientra nei limiti per la detenzione domiciliare (es. fino a due anni), il giudice deve esprimersi specificamente anche su tale alternativa, valutando l'idoneità del domicilio e la capacità della misura di contenere la pericolosità sociale.
- La mancata valutazione espressa di una istanza alternativa proposta dall'interessato configura vizio di motivazione e può determinare l'annullamento parziale del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
- Le valutazioni del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se carenti sotto il profilo logico o motivazionale; decisioni discrete sono confermate se supportate da adeguata e coerente motivazione basata sugli elementi istruttori (es. relazione dell'équipe penitenziaria, pendenze processuali, documentazione psicologica).
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