Cassazione Penale, Ordinanza n. 07345/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito, e che il secondo fosse generico e non idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità. Dal testo emerge che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito: in particolare, contestava la valutazione della sua assenza dal domicilio al momento del controllo. Il secondo motivo riguardava la mancata giustificazione dell'assenza, ma è stato ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di qualsiasi interlocuzione difensiva idonea a contrastare l'addebito, a fronte della deduzione difensiva del rispetto delle prescrizioni.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la conseguenza sanzionatoria prevista per legge, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È generico il motivo di ricorso che non si misuri con la ratio decidendi della decisione di merito e non indichi elementi concreti idonei a superarla.
- La mancata interlocuzione difensiva rispetto all'addebito può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità, e una censura che non si confronti con tale dato motivazionale non è ammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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