Sentenza del 06/12/2021 n. 5594 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Società a ristretta base societaria - Distribuzione di utili extra bilancio - Legittimità - Mancata prova di un diverso impiego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che aveva ricondotto a componente imponibile utili "extra bilancio" imputati ai soci di una società a ristretta base proprietaria; dedotte anche nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione e carenza di potere del firmatario, nonché contestazione della corretta individuazione degli utili extra bilancio e della presunzione di distribuzione agli azionisti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica/documentazione digitale secondo il CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 e artt. richiamati) e ha affermato la legittimità della presunzione di distribuzione di utili in favore dei soci in presenza di base societaria ristretta e di costi fittizi o indeducibili. È stato altresì chiarito che il socio può comunque fornire prova dell'effettivo diverso impiego degli utili, prova non fornita nel caso di specie. Condanna del contribuente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2000.
Norme richiamate
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
art. 40, art. 2 comma 2, art. 23
Il documento formato digitalmente dall'amministrazione finanziaria è valido e la notifica può avvenire anche tramite copia autentica analogica; norme usate per respingere l'eccezione di mancata sottoscrizione o carenza di potere del soggetto che ha emesso l'atto.
Decreto legislativo n. 165 del 2001
Richiamato per attestare che l'Agenzia delle Entrate rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle regole sul documento informatico.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. nn. 28789/2008, 4169/2009, 5488/2009, 26428/2010, nonché nn. 17959 e 17960/2012
Consolidato principio secondo cui, nelle società a ristretta base proprietaria, la presenza di costi fittizi o indeducibili e di maggiori ricavi extracontabili legittima la presunzione che tali utili siano distribuiti ai soci; la presunzione può essere applicata indipendentemente dalla forma concreta della percezione degli utili, salvo prova contraria fornita dal socio.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base proprietaria è legittima la presunzione che utili non contabilizzati o costi fittizi siano in effetti distribuiti ai soci, specie se sussiste reciproco controllo o solidarietà gestionale tra soci.
- La presunzione opera anche quando i maggiori ricavi sono emersi in capo alla società partecipata: non serve dimostrare la corresponsione materiale agli azionisti se non è fornita prova dell'impiego diverso degli utili.
- Il contribuente/socio può sempre tentare di superare la presunzione fornendo specifica e probante documentazione che dimostri l'effettivo e diverso impiego delle somme (investimenti, ritenute in azienda, coperture di passività, ecc.).
- Le eccezioni sulla validità formale dell'atto (es. firma o sottoscrizione) possono essere neutralizzate dal regime del documento informatico previsto dal CAD e dal riconoscimento della validità della copia autentica analogica della nota digitale.
- La qualificazione di costi come fittizi o indeducibili è utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire un reddito maggiore e dedurre l'esistenza di utili distribuibili, salvo prova contraria.
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