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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6140/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il licenziamento per presunta perdita del vincolo fiduciario dovuta ad assenze non giustificate nel periodo 2012-2015 e, in particolare, per le giornate di settembre e ottobre 2015. Denunciava l'illegittimità e/o nullità della contestazione disciplinare (nota 28/01/2016) per intempestività e vizi procedurali, la violazione del termine di cui all'art. 55‑bis d.lgs. n.165/2001, l'insussistenza della giusta causa e, in subordine, la sproporzione della sanzione espulsiva. Sosteneva altresì che molte assenze sarebbero state convertite in debito orario e recuperate economicamente, quindi non contestabili disciplinarmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze rispetto alla mancata valutazione del piano di rientro e alla presunta formazione del giudicato interno sulle assenze non contestate: la ricorrente aveva già sollevato questioni analoghe nel precedente giudizio e non poteva ora contestare che la corte territoriale abbia tenuto conto del piano di recupero. La Corte ha confermato che il giudizio di proporzionalità tra addebito e recesso è rimesso al giudice di merito e che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la valutazione, valorizzando l'intensità dell'elemento soggettivo, la condotta non collaborativa, l'inosservanza del piano di rientro e le assenze consapevoli di settembre‑ottobre 2015 che hanno compromesso il vincolo fiduciario. Pertanto il licenziamento è stato ritenuto legittimo. La ricorrente è condannata alle spese di lite; liquidati compensi e oneri (€5.000,00 compenso, €200,00 esborsi, accessori e spese generali 15%) e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi del d.P.R. n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. b

    In tema di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa fare venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali... In particolare, detto giudice ben può dare rilievo all'inadempimento del lavoratore a piani di recupero predisposti dal datore di lavoro per ovviare alle conseguenze di precedenti assenze non giustificate, anche se non contestate disciplinarmente.

    La norma è stata interpretata nel senso che il giudice di merito valuta la proporzionalità della sanzione tenendo conto della gravità complessiva della condotta e del suo impatto sul rapporto fiduciario; il mancato rispetto di piani di recupero predisposti dall'azienda può giustificare il licenziamento anche quando alcune assenze non siano state formalmente contestate.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 54, 55, 55 bis, 55 ter

    Richiamati rispetto alle procedure disciplinari e ai termini di contestazione; la Corte ha ritenuto non determinante per escludere la rilevanza disciplinare delle assenze il fatto che sia stato adottato un piano di recupero o che alcune assenze non siano state tempestivamente contestate.

  • Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), artt. 7 e 18

    Richiamate come quadro generale sulle tutele del lavoratore e sulle forme di reintegrazione/risarcimento nei licenziamenti; la Corte ha applicato i principi di proporzionalità e di valutazione del comportamento in rapporto alla natura del rapporto e alle mansioni.

  • Codice Civile, artt. 2909, 2106, 2119

    Articoli relativi alla prescrizione e agli obblighi contrattuali richiamati nella discussione sulla rilevanza delle assenze e sulla possibile formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che la mancata contestazione formale nei termini escluda automaticamente la rilevanza disciplinare delle assenze.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 324 e 360 n.5

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che non sussista omesso esame tale da inficiare la decisione, posto che la corte territoriale ha motivato il giudizio di merito.

  • Costituzione, artt. 3, 4, 35, 97

    Richiamate in sede di censura costituzionale dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che fossero stati violati principi costituzionali rilevanti per ribaltare la valutazione di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91

    Norma richiamata per la condanna alle spese della parte soccombente; la Corte ha applicato l'art. 91 c.p.c. per liquidare le spese alla ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e recesso è rimesso principalmente al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo i vizi di motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi.
  • La mancata contestazione tempestiva di assenze non elimina automaticamente la loro rilevanza disciplinare: il comportamento complessivo del lavoratore e le circostanze possono comunque giustificare misure disciplinari severe.
  • Il mancato rispetto di piani di recupero predisposti dall'azienda per rimediare a precedenti assenze può integrare un elemento aggravante che incide sul vincolo fiduciario e sulla proporzionalità della sanzione.
  • Fattori come l'intensità dell'elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, la durata del rapporto, precedenti disciplinari e la natura del rapporto devono essere valutati congiuntamente dal giudice di merito nella decisione sulla legittimità del licenziamento.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di merito sul licenziamento è necessario dimostrare vizi di motivazione gravi, elementi inconciliabili nella motivazione o omesso esame di fatti decisivi che avrebbero portato a diverso esito.

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