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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6132/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'applicazione dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, che limita la conservazione "ad personam" della fascia stipendiale 3-8 e l'ulteriore incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia ai soli dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010; la ricorrente (Ministero) deduce che la docente Nardi, che ha ottenuto riconoscimento di anzianità per ricostruzione di carriera (artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994), non potrebbe altresì chiedere la disapplicazione della clausola di salvaguardia perché ciò determinerebbe una "discriminazione alla rovescia" nei confronti dei docenti assunti ab initio a tempo indeterminato e perché avrebbe già beneficiato della fictio iuris riconosciuta in sede di ricostruzione della carriera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che la limitazione contenuta nell'art. 2 del CCNL 4/8/2011 è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui esclude dalla conservazione "ad personam" i docenti che erano assunti a tempo determinato al 1° settembre 2010 e successivamente immessi in ruolo. La Corte ha affermato che la discriminazione va valutata rispetto alla specifica "condizione di impiego" rilevante (qui: l'applicazione della clausola di salvaguardia/condizione retributiva) al momento in cui la clausola viene invocata, e che l'esistenza di un meccanismo futuro e incerto di riallineamento retributivo non giustifica la disparità. Di conseguenza la disposizione normativa/contrattuale va disapplicata nella parte censurata e la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2 CCNL 4 agosto 2011

    La Corte ha ritenuto che, nella parte in cui limita la conservazione "ad personam" della fascia stipendiale 3-8 ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, la disposizione è discriminatoria e va disapplicata perché incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro (direttiva 1999/70/CE).

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Norma richiamata quale disciplina della ricostruzione della carriera: attribuisce anzianità riconosciuta a fini giuridici ed economici; la Corte ha distinto l'istituto della ricostruzione della carriera (anzianità riconosciuta) dalla condizione retributiva soggetta a verifica antidiscriminatoria.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Norma che contiene la "fictio iuris" utilizzata per il riconoscimento di anzianità nella ricostruzione di carriera; la Corte ha precisato che l'anzianità così riconosciuta va assunta come riferimento per valutare la comparabilità, ma ciò non legittima l'esclusione preventiva dalla clausola di salvaguardia.

  • clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Interpretata in conformità alle pronunce della Corte di Giustizia UE: vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo giustificazione oggettiva. La clausola contrattuale che esclude sistematicamente i precari dalla conservazione ad personam non è giustificata.

  • Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro)

    Richiamata per sancire che le "condizioni di impiego" (es. periodi di servizio per classificazione retributiva) rientrano nel divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.

  • Cass. n. 2924/2020 e giurisprudenza successiva (es. Cass. 11/6/2024 n. 16144)

    Pronunce richiamate come principio di diritto consolidato secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro non consente riserve di effetti retributivi favorevoli solo agli assunti a tempo indeterminato nel passaggio fra sistemi retributivi diversi.

  • CGUE, causa C-322/23 (17/10/2024) e CGUE, causa C-270/22 (30/11/2023)

    Sentenze della Corte di Giustizia UE citate a sostegno del principio che la verifica della violazione della clausola 4 va fatta con i dati disponibili al momento in cui la persona invoca la clausola e che meccanismi futuri incerti non giustificano una disparità di trattamento.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Norma procedurale invocata per la censura in cassazione (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto).

  • art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione agli oneri di indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo di cassazione; Corte ha ritenuto le eccezioni di inammissibilità infondate.

Massime di principio

  • La verifica di una presunta discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato va fatta sulla specifica "condizione di impiego" invocata e con gli elementi di fatto e di diritto disponibili al momento in cui la clausola è fatta valere.
  • Una clausola contrattuale che escluda sistematicamente i lavoratori a tempo determinato da benefici retributivi riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, salvo dimostrazione di giustificazione oggettiva.
  • Il riconoscimento di anzianità mediante istituti di ricostruzione della carriera (anche tramite fictio iuris) rileva ai fini della comparazione con i colleghi di ruolo; la discriminazione va valutata anche assumendo l'anzianità così riconosciuta.
  • L'argomento della "discriminazione alla rovescia" (cioè la pretesa che estendere un beneficio ai precari arrecherebbe un danno ai permanenti) non costituisce di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità, soprattutto quando il possibile riallineamento futuro è incerto e non retroattivo.
  • Eventuali meccanismi futuri di compensazione o riallineamento retributivo non sono, di regola, idonei a giustificare l'esclusione presente di un lavoratore dal beneficio: la valutazione si basa sugli elementi certi e presenti al momento della domanda.
  • In materia di pretese retributive derivanti da discriminazione contrattuale, i crediti sono soggetti alle ordinarie regole di prescrizione (ad es. decorrenza e limiti quinquennali), per cui la quantificazione dei periodi risarcibili può essere limitata dalla prescrizione.

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