Cassazione Civile, Sentenza n. 6136/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tarantino impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dall'ACI, sostenendo l'illegittimità del provvedimento disciplinare che era stato avviato a seguito di segnalazioni della Procura Regionale della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica di Foggia. Il ricorrente deduceva, con due motivi, che: (1) l'azione disciplinare era decaduta perché il dies a quo del termine previsto dall'art. 55‑bis d.lgs. n. 165/2001 doveva farsi risalire al 9/7/2013 (data della comunicazione dell'ispettore Parisi) e non al 27/11/2014 (data di contestazione formale); (2) il procedimento disciplinare non poteva essere riaperto ai sensi dell'art. 55‑ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in quanto il procedimento penale era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato, e sollevava in proposito questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non dava conto dei criteri giurisprudenziali per individuare il dies a quo ex art. 55‑bis (occorre l'acquisizione della notizia dell'infrazione all'esito di accertamenti ragionevoli). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la norma di cui all'art. 55‑ter, comma 2, richiede la specifica ipotesi di sentenza di assoluzione con le formule indicate e non si estende all'ipotesi di archiviazione; la rilevanza disciplinare di accertamenti amministrativo‑contabili può prescindere dalla qualificazione penalistica. La Corte ha altresì escluso la necessità di esaminare la questione di legittimità costituzionale. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e liquidazione di compensi ed esborsi; applicazione delle disposizioni sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001 art. 55‑bis
La Corte richiama il principio secondo cui il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione individuata dopo quegli accertamenti che, ex ante e secondo ragionevolezza, potevano fornire elementi utili alla contestazione; nel caso concreto la doglianza sul diverso dies a quo è stata ritenuta inammissibile per carenza di attinenza ai criteri giurisprudenziali.
d.lgs. n. 165/2001 art. 55‑ter comma 2
"il procedimento disciplinare definito con l’irrogazione di una sanzione può essere riaperto per modificare il provvedimento laddove il procedimento penale relativo ai medesimi fatti oggetto dell’azione disciplinare si sia concluso con una sentenza di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o il dipendente non lo ha commesso"
La Corte interpreta la norma in senso letterale: la riapertura prevista si applica alla specifica ipotesi di sentenza di assoluzione con le formule indicate e non all'archiviazione; pertanto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato non determina automaticamente l'impossibilità di proseguire o di modificare l'azione disciplinare.
Costituzione art. 3
La questione di presunta violazione del principio di uguaglianza sollevata dal ricorrente è stata ritenuta non decisiva per la fattispecie e quindi non esaminata: la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione della norma alla Corte costituzionale.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme sul contributo unificato previste dall'art. 13, liquidando altresì le spese e i compensi a carico del ricorrente.
Giurisprudenza citata: Cass. n. 14896/2024
La Corte richiama il principio enunciato in precedenti decisioni (Cass. n. 14896/2024) circa l'individuazione del dies a quo per l'art. 55‑bis: la decorrenza va valutata ex ante e secondo ragionevolezza, in relazione agli accertamenti che avrebbero potuto fornire elementi utili alla contestazione.
Massime di principio
- La decorrenza del termine disciplinare ex art. 55‑bis d.lgs. 165/2001 si valuta sulla base dell'acquisizione effettiva e ragionevole della "notitia" dell'infrazione, considerando gli accertamenti che ex ante avrebbero potuto fornire elementi utili alla contestazione; non è sufficiente indicare una mera comunicazione formale senza collegarla ai requisiti giurisprudenziali.
- L'art. 55‑ter, comma 2, trova applicazione limitatamente all'ipotesi espressamente prevista (sentenza di assoluzione con formule tipiche): l'archiviazione penale non equivale automaticamente alla riapertura/estinzione del procedimento disciplinare.
- Accertamenti contabili e amministrativo‑contabili possono avere rilevanza disciplinare indipendentemente dall'esito del processo penale; la qualificazione penalistica è distinta dalla valutazione disciplinare/contabile.
- Le questioni di legittimità costituzionale non sono esaminabili se irrilevanti per la decisione; una doglianza costituzionale va adeguatamente prospettata e dimostrata nella sua incidenza sul caso concreto.
- In casi simili è fondamentale documentare e dimostrare con precisione il momento in cui l'ente ha avuto notizia dell'infrazione e quali accertamenti erano razionalmente disponibili, nonché verificare la natura formale dell'atto penale (archiviazione vs sentenza di assoluzione) prima di fondare impugnazioni su norme che prevedono effetti soltanto per specifiche pronunce penali.
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