Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6135/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente, assunto come LSU con contratto a tempo determinato e dedotto aver attestato falsamente la propria presenza in servizio (addebito di truffa aggravata ai danni di ente pubblico). Il ricorrente deduceva (1) che titolare del rapporto fosse la Regione Calabria e non il Comune; (2) che il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001) fosse decorso, individuando il dies a quo nelle date del 7.7.2016 o dell'8.7.2016, per cui la comunicazione del provvedimento disciplinare del 18.11.2016 sarebbe tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato il rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato tra Comune e ricorrente (la Regione era soltanto ente finanziatore), assegnando quindi al Comune la titolarità del potere di recesso. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla decorrenza del termine di 120 giorni, confermando che il dies a quo si individua nel momento in cui il datore di lavoro acquisisce formalmente la notizia dell'infrazione mediante atti che, in una valutazione ex ante di ragionevolezza, potevano fornire elementi utili alla contestazione; nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente individuato il dies a quo nella data (22.7.2016) di acquisizione formale dell'ordinanza cautelare. Il ricorso è quindi respinto senza condanna alle spese nei confronti del Comune, non avendo questi svolto alcuna difesa; è altresì richiamata l'applicazione dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 in materia di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il potere di recesso spettasse alla Regione; la Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza perché la titolarità del rapporto di lavoro si fondava sul contratto stipulato tra Comune e lavoratore, per cui l'art. 2119 non muta la qualificazione contrattuale che assegna al Comune il potere di recesso.

  • art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001

    Il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione intesa come momento in cui, a seguito di accertamenti ragionevoli ex ante, siano disponibili elementi utili alla contestazione. Non decorre dalla prima comunicazione generica che riporta solo il titolo di reato, ma dall'acquisizione formale e documentale (es. ordinanza cautelare) idonea a far sorgere l'obbligo di procedere.

  • art. 55‑quater, d.lgs. n.165/2001

    Richiamato nella fase di merito in relazione all'avvio di procedimento penale; la Corte ha comunque ritenuto legittimo il licenziamento anche sotto il profilo sostanziale, non essendo rilevanti le censure sulla disparità di trattamento o le esimenti invocate.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002

    Applicato per rilevare l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dando atto dei presupposti per tale versamento se dovuto.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. n.14896/2024)

    Richiamata per chiarire il criterio di decorrenza del termine di 120 giorni: il dies a quo è l'acquisizione della notizia dell'infrazione al termine di accertamenti ragionevoli ex ante, idonei a fornire elementi utili alla contestazione.

Massime di principio

  • La titolarità del rapporto di lavoro va individuata sulla base del contenuto e delle parti del contratto di lavoro: l'ente finanziatore non coincide necessariamente con il datore di lavoro titolare del potere disciplinare e di recesso.
  • Il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 55‑bis, comma 4) decorre dall'acquisizione, da parte dell'ufficio competente, della notizia dell'infrazione nella sua portata utile, ossia quando sono disponibili documenti o atti formali (es. ordinanza cautelare) che, secondo una valutazione ex ante di ragionevolezza, avrebbero potuto fornire elementi per la contestazione.
  • Una comunicazione preliminare che riporti solo il titolo del reato o informazioni generiche non è necessariamente sufficiente a far decorrere il termine perentorio se non è accompagnata da elementi idonei alla contestazione.
  • La legittimità del licenziamento disciplinare va valutata sia sul piano formale (rispetto dei termini procedurali e competenze dell'ufficio) sia sul piano sostanziale (proporzionalità e fondatezza dell'addebito); il giudice può ritenere irrilevanti censurate disparità di trattamento se non adeguatamente provate.
  • La mancata difesa da parte dell'intimato può influire sulle spese di lite; tuttavia la Corte può comunque dichiarare inammissibile il ricorso del lavoratore quando i motivi appaiono precludenti o meramente confutativi del convincimento già espresso in fatto e diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.