Cassazione Penale, Sentenza n. 13020/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 1/02/2008 al 2/12/2008 e agli arresti domiciliari fino al 12/01/2009, emessa in relazione a fatti originariamente qualificati per bancarotta fraudolenta e poi riqualificati in riciclaggio aggravato. Il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione in data 5/05/2016. La Corte d'appello di Cagliari, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha respinto la domanda di riparazione ritenendo in particolare che l'archiviazione fosse intervenuta per prescrizione e non comportasse automaticamente riconoscimento dell'illegittimità del titolo cautelare; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto sussistente una colpa grave del ricorrente, sulla base di elementi quali confusione contabile delle società svizzere, movimentazioni di denaro in contanti, dichiarazioni di coindagati che indicavano Zoccola come socio occulto e amministratore di fatto, distrazioni di denaro e rapporti di frequentazione con soggetti di criminalità organizzata, elementi che avrebbero concorso a creare l'apparenza del reato e a determinare l'adozione della misura cautelare. Il ricorrente ha dedotto vizi di procedimento (termine per deposito memorie) e di merito (mancata autonoma valutazione del giudice della riparazione, errata lettura dell'archiviazione, illegittima qualificazione della colpa grave) e ha contestato la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: sul piano procedurale ha confermato che i documenti depositati oltre il termine sono utilizzabili se il contraddittorio sia stato garantito (nel caso il rinvio d'udienza ha consentito il confronto); sul merito ha affermato che l'archiviazione per prescrizione non implica di per sé l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento custodiale e che la Corte territoriale ha compiuto un'autonoma e congrua valutazione valutando elementi ricavati dagli atti che integrano, a suo giudizio, colpa grave del ricorrente ostativa alla riparazione. Ha inoltre confermato la legittimità della liquidazione delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo il criterio della valutazione globale della soccombenza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; applicabile al prosciolto e all'archiviazione in determinate condizioni e prevede anche il caso di ingiustizia formale quando la custodia è stata disposta o mantenuta in assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; la Corte ha distinto tra archiviazione per prescrizione e accertamento dell'illegittimità formale del titolo cautelare.
Individua i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare (gravi indizi); rilevante per verificare se la misura cautelare sia stata adottata correttamente.
Indica i limiti quantitativi della pena per certe misure; richiamato nel quadro dei presupposti per la custodia cautelare e per la rilevanza della prescrizione rispetto alla configurabilità dell'ipotesi di reato.
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina i termini per il deposito di memorie nelle procedure in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza del termine non precluda l'utilizzabilità degli atti se il diritto al contraddittorio è stato comunque garantito.
Richiama l'applicazione delle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 646, richiamando anche l'art. 127; rilevante per la valutazione della regolarità procedurale del deposito di memorie.
Richiama la trattazione in camera di consiglio e le relative forme procedurali applicabili al procedimento di riparazione; usato per definire il regime dei termini e del contraddittorio.
Norma che regola i motivi di cassazione; citata in relazione alle doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali impugnati dal ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina che limitava il diritto alla riparazione, estendendo la protezione anche in alcuni casi di proscioglimento per cause non di merito; richiamata per delimitare i casi in cui la riparazione è riconosciuta.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2 n. 36125/2019 (Polichetti)
Orientamento richiamato secondo cui elementi probatori depositati oltre termine sono utilizzabili se il contraddittorio della controparte è garantito; applicato per valutare la tardiva memoria dell'Avvocatura dello Stato.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3 n. 20904/2017
Principio secondo cui nella liquidazione delle spese nel procedimento di riparazione il giudice del rinvio deve valutare la soccombenza in termini globali e non per singole fasi; usato per respingere la censura sulla liquidazione per fasi.
Massime di principio
- L'archiviazione per prescrizione non equivale automaticamente a riconoscimento dell'illegittimità del titolo cautelare: per ottenere la riparazione occorre o una decisione irrevocabile che accerti l'illegittimità formale della misura o valutare se il prosciolto non abbia concorso con dolo o colpa grave alla situazione che ha determinato l'adozione della misura.
- Il giudice della riparazione svolge un accertamento autonomo rispetto al giudice della cognizione e può avvalersi degli elementi emersi nel procedimento penale, purché compia una motivazione propria e congrua e non si limiti a copiare atti.
- Comportamenti del soggetto che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza del reato o a favorire l'adozione della misura cautelare possono costituire causa ostativa alla riparazione; la valutazione si basa su elementi di fatto desumibili anche dagli atti di indagine, purché adeguatamente motivata.
- Documenti depositati oltre i termini procedurali possono essere utilizzati se è garantito il diritto al contraddittorio dell'altra parte; il giudice valuta caso per caso l'effettiva possibilità di difesa della controparte.
- La liquidazione delle spese nel procedimento di riparazione va operata conformemente al principio della soccombenza valutata globalmente sull'esito complessivo del giudizio, e non necessariamente per ciascuna fase processuale.
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