Cassazione Penale, Sentenza n. 18839/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il difensore del ricorrente aveva comunicato la revoca di ogni misura cautelare nei confronti di Ruggeri, disposta dal GIP del Tribunale di Lecce in data 30/01/2023. A seguito di tale sopravvenienza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'appello cautelare proposto da Ruggeri avverso l'ordinanza del GIP. L'ordinanza impugnata aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura degli arresti domiciliari limitatamente ai capi di falso ideologico e aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora per i restanti reati. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge ex artt. 272, 275, 307 cod. proc. pen. per aver applicato congiuntamente due misure coercitive fuori dai casi previsti; (ii) violazione di legge ex artt. 597 e 310 cod. proc. pen., con eccesso dei limiti deliberativi del Tribunale e violazione del divieto di reformatio in peius; (iii) vizio di motivazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite entro cui il ricorrente poteva dedurre motivi in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione, ma non ha esaminato il merito per sopravvenuta mancanza di interesse.
artt. 272, 275, 307 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'applicazione congiunta di due misure coercitive. La Corte non si è pronunciata sulla presunta violazione sostanziale di queste norme perché il processo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta revoca delle misure.
artt. 597 e 310 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per dedurre eccesso di potere del Tribunale e violazione del divieto di reformatio in peius. Anche su questi profili la Corte non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta mancanza di interesse.
Principio di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse
Applicato dalla Corte: quando la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione, viene meno l'interesse alla pronuncia, rendendo il ricorso inammissibile e impedendo l'esame nel merito.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione della Corte, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; ciò impedisce l'esame del merito.
- Le censure sulla legittimità dell'applicazione simultanea di più misure coercitive o sul divieto di reformatio in peius devono essere proposte tempestivamente e mantengono efficacia solo se la situazione oggetto di impugnazione permane fino alla pronuncia.
- La comunicazione della revoca delle misure da parte del difensore è idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse se la revoca riguarda tutte le misure impugnate; in tali casi il giudice si limita a dichiarare l'inammissibilità.
- Quando si prospettano profili di illegittimità procedurale (es. applicazione congiunta di misure o eccesso di potere), è importante valutare l'opportunità di proporre impugnazioni diverse o interventi cautelari immediati prima di una eventuale revoca delle misure che renderebbe la questione astratta.
- La Corte di legittimità non pronuncia sul merito se la sopravvenienza processuale ha reso priva di interesse la decisione: per ottenere una pronuncia di merito è necessario che l'interesse a impugnare persista.
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