Cassazione Civile, Ordinanza n. 34101/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti stipulati per la realizzazione di un nuovo sito web aziendale, di un catalogo prodotti, di un sito e-commerce B2B e per la reingegnerizzazione di un software, oltre a un contratto di hosting e a un addendum successivo. La committente ha agito per ottenere la risoluzione per inadempimento, la restituzione di quanto corrisposto e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato completamento del progetto. In primo grado la domanda principale è stata respinta, salvo l'accertamento negativo di un credito di 30.000 euro. In appello è stata dichiarata la risoluzione dei contratti, ma sono state respinte le domande restitutorie e risarcitorie. Nel ricorso principale la committente ha censurato soprattutto il rigetto del risarcimento: ha sostenuto che il danno da mancata realizzazione del progetto integrasse una perdita di chance di acquisire nuova clientela e maggiori guadagni, provabile anche per presunzioni e liquidabile equitativamente; ha inoltre contestato la valutazione delle prove documentali e testimoniali e il mancato riconoscimento del danno emergente per l'attività interna di supporto tecnico. Nel ricorso incidentale la fornitrice ha contestato, da un lato, la qualificazione della domanda come risoluzione giudiziale anziché come mera risoluzione di diritto e, dall'altro, il rigetto delle proprie difese sull'esatto adempimento e sulle spese di lite. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, qualificando correttamente il pregiudizio dedotto come perdita di chance di acquisire nuova clientela e affermando che tale danno va provato in termini di concreta possibilità, anche mediante presunzioni, potendo essere liquidato equitativamente; ha ritenuto che la corte territoriale non avesse applicato correttamente tali principi. Sono stati assorbiti i motivi dal secondo al sesto del ricorso principale, mentre il settimo e l'ottavo sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso incidentale è stato rigettato, con dichiarazione di inammissibilità o infondatezza dei motivi proposti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame del profilo risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto in relazione il ricorso principale limitatamente al primo motivo, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello sul danno da perdita di chance e sulla necessità di una prova documentale del nesso causale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria applicando il principio secondo cui la perdita di possibilità concreta e seria di acquisire nuova clientela può essere provata anche per presunzioni e liquidata equitativamente. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi dal secondo al sesto del ricorso principale; il settimo e l'ottavo motivo sono stati ritenuti inammissibili. Il ricorso incidentale della società fornitrice è stato rigettato, in quanto i motivi erano in parte inammissibili e in parte infondati, sia con riguardo alla qualificazione della risoluzione sia con riguardo alla prova dell'adempimento e alla regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della violazione di legge e del dovere del giudice di applicare correttamente le norme sostanziali e processuali.
Invocato in tema di valutazione della prova, di non contestazione e di utilizzabilità dei documenti prodotti dalle parti; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito.
Richiamato dai ricorsi in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che le censure miravano in realtà a una rivisitazione del merito.
Richiamato per dedurre vizi motivazionali; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata era presente e comprensibile.
Richiamato in relazione alle richieste istruttorie e alla prova documentale e testimoniale.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte distingue tra prova dell'an e prova del quantum e afferma che la perdita di chance richiede prova della concreta possibilità, non della certezza del risultato.
Richiamati in tema di prova presuntiva; la Corte afferma che il nesso causale e la perdita di chance possono essere dimostrati anche per presunzioni.
Richiamato per la responsabilità contrattuale da inadempimento della parte fornitrice.
Richiamato per la distinzione tra danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, ove il quantum non sia determinabile con precisione.
Richiamato in tema di risoluzione giudiziale per inadempimento; la Corte ribadisce che fatti allegati per la risoluzione di diritto possono fondare anche la risoluzione giudiziale se ne ricorrono i presupposti.
Richiamato in tema di diffida ad adempiere; la Corte afferma che la domanda di risoluzione di diritto non esclude la domanda di risoluzione giudiziale implicitamente contenuta.
Richiamato quale parametro della gravità dell'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione giudiziale.
Richiamato nei motivi della parte ricorrente principale in relazione agli effetti restitutori della risoluzione.
art. 111 Cost.
Richiamato per i profili di motivazione della sentenza e del giusto processo.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi in relazione al diritto di difesa e alla prova.
Richiamato quale norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla compensazione parziale.
Richiamato nel motivo incidentale per dedotta ultrapetizione o mancato rispetto del chiesto.
Massime di principio
- Il danno da perdita di chance consiste nella perdita della possibilità concreta e seria di conseguire un vantaggio economico, non nella perdita del vantaggio stesso; per la sua prova non è necessario dimostrare con certezza il risultato finale, ma è sufficiente provare, anche per presunzioni, una probabilità apprezzabile, seria e consistente.
- Quando il giudice di merito esclude la risarcibilità della chance per difetto di prova documentale del risultato economico mancato, incorre in errore se non verifica la concreta possibilità, emersa dagli elementi istruttori, che l'evento favorevole potesse realizzarsi in assenza dell'inadempimento.
- La liquidazione del danno da perdita di chance può avvenire equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. quando sia provato l'an del pregiudizio ma non sia possibile determinare esattamente il quantum.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, salvo vizi di legge o motivazione nei limiti rigorosi ammessi dal giudizio di cassazione.
- La domanda di risoluzione per inadempimento può essere accolta anche quando sia stata prospettata come risoluzione di diritto, se i fatti allegati consentono di accertare i presupposti della risoluzione giudiziale; la mancata configurabilità della diffida ad adempiere non preclude la verifica dell'inadempimento grave ex art. 1455 c.c.
- Il giudizio sulla gravità dell'inadempimento e sulla causalità del danno è rimesso al merito; tuttavia il giudice deve applicare correttamente la distinzione tra perdita di chance, lucro cessante e danno emergente, evitando di pretendere prove incompatibili con la struttura del pregiudizio allegato.
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