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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22735/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Il giudizio trae origine da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere la risoluzione di un contratto avente ad oggetto la costituzione di una servitù di elettrodotto. Il convenuto eccepì che l'atto di citazione notificatogli era difforme dall'originale, poiché nella versione originale era stata aggiunta a mano, nella parte finale, la richiesta di dichiarare risolto il contratto, mentre tale capo non risultava nella copia notificata. Il tribunale ritenne la citazione nulla per incertezza dell'oggetto della domanda, assegnò un termine per integrare la domanda e, non essendo stata eseguita l'integrazione, dichiarò l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. In appello la domanda fu rigettata: la corte territoriale ritenne che, anche a voler ritenere erronea la nullità della citazione, l'attore avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'ordinanza di integrazione e impugnare specificamente l'estinzione; in difetto, l'estinzione era definitiva e rendeva irrilevante la questione della nullità. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: violazione dell'art. 159 c.p.c. per avere la corte d'appello tenuto ferma l'estinzione nonostante il riconoscimento della non nullità della citazione; violazione degli artt. 329, 339 e 342 c.p.c. per avere reputato necessaria una specifica impugnazione del capo di estinzione; violazione degli artt. 164 e 307 c.p.c. per avere attribuito rilievo al mancato adempimento all'ordine di integrazione; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, affermando che l'ordine di integrazione della domanda emesso in difetto dei presupposti è improduttivo di effetti e che la mancata ottemperanza non può produrre l'estinzione del giudizio; ha inoltre osservato che la nullità dell'atto processuale si estende agli atti successivi dipendenti. Il quarto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi, assorbendo il quarto sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi al principio di diritto secondo cui l'ordine di integrazione della domanda disposto senza presupposti è inefficace e la sua mancata esecuzione non può determinare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. La corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.c.

    La censura mira a escludere che possa restare ferma una declaratoria di estinzione fondata su un presupposto processuale erroneo; la Corte valorizza la dipendenza dell'effetto estintivo dall'effettiva legittimità dell'ordine di integrazione.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    L'estinzione per mancato adempimento all'ordine di integrazione può operare solo se l'ordine era validamente emesso; se l'ordine è privo di presupposti, la mancata ottemperanza è irrilevante e non produce estinzione.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto necessaria una specifica impugnazione del capo di estinzione; la Cassazione esclude che ciò sia necessario quando il capo non impugnato è logicamente dipendente da quello espressamente censurato.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'idea di una separatezza assoluta tra il capo impugnato e quello di estinzione, quando il secondo è sviluppo logico del primo.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della critica alla ritenuta necessità di una specifica censura del capo di estinzione.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che non vi era base per imporre l'integrazione della citazione, poiché mancava il presupposto della nullità per incertezza della domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Motivo sulle spese, poi assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    Motivo sulle spese, assorbito come conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • L'ordine di integrazione processuale o di integrazione della domanda, se emesso in assenza dei presupposti che lo legittimano, è improduttivo di effetti e non può fondare preclusioni o sanzioni processuali per la parte destinataria.
  • Se il giudice d'appello accerta che la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo era erronea, deve caducare anche i provvedimenti consequenziali emessi sulla base di quella nullità, compresa l'estinzione del processo per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione.
  • La nullità di un atto processuale si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti in senso funzionale, con effetto espansivo della censura rivolta al primo atto sul provvedimento consequenziale.
  • Non è necessaria una specifica impugnazione autonoma del capo consequenziale quando esso costituisce sviluppo logico e dipendente del capo espressamente censurato, specie se l'erroneità del primo travolge il secondo.
  • L'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c. presuppone la validità dell'ordine di integrazione rimasto inosservato; se l'ordine è illegittimo, la mancata esecuzione è irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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