Cassazione Penale, Sentenza n. 32350/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, la misura cautelare (arresti domiciliari sostituiti alla custodia in carcere per alcuni capi) lamentando errori nell'applicazione delle regole sulle esigenze cautelari: in particolare contesta la mancanza del requisito della concretezza del pericolo di recidiva (sostenendo che la società fallita è in curatela, che la società controllante è in procedura di concordato e che egli è già detenuto ed interdetto dalle cariche sociali) e la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo, poiché l'ordinanza non farebbe riferimento a dati oggettivi e recenti che rendano reale ed effettiva la probabilità di reiterazione di reati analoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del riesame perché la motivazione sul pericolo di recidiva si fondava su formule generiche e non su concrete circostanze fattuali, in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., e non ha adeguatamente valutato l'attualità del pericolo alla luce della distanza temporale dai fatti e degli elementi recenti. Ha inoltre dichiarato tardiva una memoria depositata dal nuovo difensore ritenendola non contenente motivi nuovi e quindi non ammissibile secondo le norme procedurali. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 309, comma 7.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 4 I. fall.
delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall.
La norma è richiamata come parte della fattispecie per cui sono contestati fatti (bancarotta); la sentenza non entra nel merito dell'integrazione del reato ma utilizza la qualificazione come sfondo ai profili cautelari.
istanza di trattazione orale ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, ... n. 176
Richiamata per giustificare la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore; considerata strumento processuale eccezionale per introdurre questioni prima della discussione.
art. 311 cod. proc. pen., comma 4 e comma 5
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.; artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai limiti di ammissibilità di memorie e documenti in Cassazione contro provvedimenti sulla libertà personale: la Corte ha ritenuto tardiva la memoria che, pur intestata come tale, non conteneva nuovi motivi e non poteva introdurre nuovi documenti dopo i termini stabiliti.
art. 127 ... deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza
Richiamato a sostegno del principio che memorie e documenti da produrre in Cassazione devono rispettare i termini ordinari di deposito; la Corte ha sottolineato l'inammissibilità di produzioni tardive non autorizzate.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
articolo 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che il giudice deve indicare, nella motivazione che nega l'esclusione del pericolo di recidiva, le concrete circostanze fattuali che rendono probabile la reiterazione di reati analoghi; motivazioni meramente descrittive o formulaiche non sono sufficienti.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7
Usato per disporre il rinvio degli atti al giudice della cognizione per il riesame delle esigenze cautelari in conformità alle indicazioni della Cassazione.
Massime di principio
- Per confermare una misura cautelare fondata sul pericolo di recidiva occorre motivazione puntuale: il giudice deve indicare circostanze concrete e attuali che rendano probabile la reiterazione di reati analoghi (art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.). Frasi generiche sulla pericolosità non sono sufficienti.
- La dimensione temporale è essenziale: l'attualità del pericolo va valutata tenendo conto della distanza temporale dai fatti e sulla base di indici recenti che attestino il permanere del rischio; non basta richiamare il carattere personale o la gravità dei fatti passati.
- La detenzione preventiva già in corso o l'interdizione dalle cariche sociali sono elementi rilevanti ma non automaticamente decisivi: il giudice deve spiegare perché, nonostante tali elementi, il pericolo di recidiva sussiste.
- In Cassazione contro provvedimenti sulla libertà personale i nuovi motivi possono essere ammessi in via eccezionale solo nei limiti previsti dall'art. 311 c.4; la produzione tardiva di documenti o memorie che violano i termini (art. 127 e 311 c.5) è generalmente inammissibile.
- Se la motivazione del giudice di merito è insufficiente sotto i profili della concretezza o dell'attualità delle esigenze cautelari, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame piuttosto che supplire al vizio motivazionale.
- Nelle controversie che vertono su misure cautelari per reati economico-fallimentari il Tribunale deve collegare gli elementi aziendali e patrimoniali (es. stato della curatela, procedure concorsuali correlate, flussi finanziari recenti) alla valutazione del rischio di reiterazione.
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