Cassazione Civile, Ordinanza n. 03029/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Lecce. Nel merito della vicenda originaria, la Corte d'appello aveva rideterminato in euro 26.100,00 il credito riconosciuto a favore del controricorrente e aveva dichiarato valide ed efficaci cessioni di credito in favore della ditta European Consulting. Con il ricorso per revocazione il Comune ha sostenuto che la Cassazione, dichiarando inammissibile il secondo motivo del precedente ricorso, avrebbe commesso errore revocatorio: secondo il Comune, la Corte avrebbe omesso l'esame di documenti decisivi e di facile lettura (nota del 21 febbraio 2005, fattura n. 407/2005 e nota comunale del 4 marzo 2005), dai quali emergeva che la fattura n. 407/2005 si riferiva a ore extra contrattuali del corso Globalfad e che le ore convenzionate erano già state pagate con la fattura n. 406/2004, con conseguente duplicazione di compensi. Il ricorrente ha inoltre contestato la qualificazione della doglianza come richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e ha censurato anche l'affermazione di genericità e non autosufficienza del motivo di cassazione originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure del Comune non integrassero un errore di fatto revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché miravano in realtà a contestare valutazioni interpretative e motivazionali della precedente ordinanza, oppure a denunciare nuovamente un omesso esame di fatti/documenti che costituiva un vizio di legittimità già prospettato nel ricorso originario. Inoltre, ha rilevato la mancanza di specifica correlazione con la statuizione impugnata e la non autosufficienza del ricorso revocatorio. Conseguentemente ha condannato il Comune alle spese di lite, ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dalla legge e, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti dell'errore revocatorio denunciato.
L'errore revocatorio rilevante deve essere un errore di percezione su un fatto incontrovertibilmente escluso o positivamente accertato, purché non controverso; non può riguardare valutazioni interpretative o apprezzamenti del giudice.
L'omesso esame di circostanze di fatto integra un vizio di legittimità del giudizio di merito, non un errore revocatorio imputabile alla Cassazione.
Era stato richiamato nel precedente motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza sostanziale tendesse comunque a una rivalutazione del materiale probatorio.
comma 1; comma 2; ultimo comma
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
La Corte ha applicato la valutazione legale tipica dell'abuso del processo, condannando il ricorrente a somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice supponga l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente provato, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non è revocatorio l'errore che investe la valutazione giuridica, interpretativa o motivazionale del contenuto degli atti e dei motivi di ricorso; tali censure restano interne al giudizio di legittimità ordinario o, al più, ai vizi motivazionali, non alla revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre una contestazione sull'omesso esame di documenti o fatti già dedotta come motivo di ricorso per cassazione, poiché ciò comporterebbe un indebito nuovo scrutinio del materiale probatorio.
- Il ricorso per revocazione deve confrontarsi in modo puntuale con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata e indicare con precisione dove il fatto asseritamente ignorato sia stato dedotto o discusso nel giudizio precedente; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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