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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31664/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente locale ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello della contribuente contro il rigetto di primo grado relativo a un avviso di rettifica TARSU/TIA 2008. Con l'unico motivo il Comune ha denunciato violazione degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato la decadenza dell'ente impositore assumendo come anno di riferimento il 2008, mentre l'occupazione dell'immobile era iniziata il 17.1.2007. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR. Ha ricostruito il regime dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento in rettifica sui tributi locali: l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 prevede la notificazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; per le occupazioni iniziate dal 1 al 19 gennaio, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno, mentre per quelle iniziate dopo tale data il termine decorre dall'anno successivo. Poiché nel caso concreto l'occupazione era iniziata il 17.1.2007 e l'avviso era stato spedito l'11.12.2014, la decadenza era maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    "presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune"

    Il termine del 20 gennaio va rapportato all'anno in corso se l'occupazione inizia tra il 1 e il 19 gennaio; se l'occupazione inizia successivamente, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dell'anno seguente.

  • art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    La precedente disciplina prevedeva un termine triennale di decadenza, poi superato dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    "gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    Per i tributi locali il termine di decadenza per l'accertamento è quinquennale e si applica anche ai rapporti d'imposta precedenti, in forza del comma 171.

  • art. 1, comma 171, L. n. 296/2006

    Le nuove disposizioni in materia di accertamento e relativi termini si applicano anche ai rapporti d'imposta precedenti all'entrata in vigore della legge finanziaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, il termine decadenziale per la notificazione degli avvisi di accertamento in rettifica è quello quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, applicabile anche ai rapporti anteriori nei limiti fissati dalla legge.
  • Ai fini della decorrenza del termine per la denuncia dell'occupazione di locali tassabili, occorre distinguere tra occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio e occupazioni iniziate dopo il 20 gennaio: nel primo caso la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno, nel secondo entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
  • La verifica della decadenza dell'ente impositore deve essere compiuta avendo riguardo al momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, non al solo anno indicato nell'avviso di accertamento.
  • Quando l'atto impositivo è stato notificato oltre il termine di decadenza, la pretesa tributaria è illegittima e la decisione che ne dichiari la decadenza non è censurabile se conforme al dato normativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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