Cassazione Penale, Ordinanza n. 06462/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello, conteneva un unico motivo con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.: le doglianze erano generiche, non correlate in modo adeguato alla motivazione della decisione impugnata e, in sostanza, miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranee al sindacato di legittimità. La sentenza di merito, inoltre, aveva già fornito una motivazione ampia e non manifestamente illogica, mentre il ricorso non individuava specifici e decisivi travisamenti di prova.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità o l'apparenza della censura comportano inammissibilità, specie quando manca una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico sia in senso intrinseco sia in senso estrinseco: non basta una critica generica, ma occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della censura di legittimità, solleciti una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo l'indicazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione ampia e logicamente coerente, la mera contestazione apodittica del convincimento del giudice non integra un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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