Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41514/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma di condanna per furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito. Due censure: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p. per lieve entità del danno (danno ritenuto pari a circa 900 euro: 150 nella borsa e 750 dai prelievi con bancomat); 2) vizio di procedibilità per il reato di furto: mancata querela della persona offesa dopo la riforma (c.d. "Cartabia"), poiché la querela in atti era stata presentata dalla figlia e non dalla diretta persona offesa, per cui, secondo il ricorrente, la condizione di procedibilità non sarebbe integra

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito della prova relativa all'attenuante di lieve entità) confermando la correttezza della motivazione della Corte di appello che aveva escluso l'attenuante dovendo valutare il valore strumentale della carta e la potenzialità del danno. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la querela non era stata proposta dalla persona offesa ma dalla figlia, e non risultano in sentenza le condizioni che consentono la procedibilità d'ufficio (incapacità dell'offeso o le circostanze di cui all'art. 625 nn. 7 e 7-bis c.p.). La Corte ha annullato la condanna per il furto per improcedibilità e ha eliminato la relativa pena, dichiarando inammissibile il resto del ricorso e riformulando la pena complessiva per la residua imputazione in 8 mesi di reclusione e 180 euro di multa

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    L'attenuante per lieve entità del danno non è stata riconosciuta perché il bene sottratto (carta bancomat) ha valore funzionale e strumentale che consente l'effettuazione di prelievi multipli: il danno è potenzialmente illimitato e i prelievi concreti rilevati (250 euro ciascuno) non consentivano di ritenere il danno di scarsa entità

  • art. 120 cod. pen.

    Il motivo dedotto sulla carenza di querela è stato ritenuto fondato: dopo la riforma la procedibilità del furto richiede la querela della persona offesa; la querela in atti non era stata proposta dall'offesa ma dalla figlia, soggetto non legittimato a sostituirla, per cui mancava la condizione di procedibilità

  • art. 625 nn. 7) e 7-bis cod. pen.

    Le eccezioni che rendono procedibile il reato senza querela (es. incapacità dell'offeso, fatti contestuali alle ipotesi previste) non emergono in sentenza. In particolare lo stato di "minorata difesa" dovuto all'età avanzata (ottantasei anni) non equivale a dichiarata incapacità che richiede specifico accertamento

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020

    Il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma citata; è regola procedurale sul format del contraddittorio davanti alla Corte

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" la procedibilità di taluni reati come il furto è soggetta a querela della persona offesa: la querela deve essere presentata dall'offesa stessa; querela presentata da terzi non legittimati può determinare l'improcedibilità del reato
  • Lo stato di "minorata difesa" per età o condizioni fisiche non coincide automaticamente con l'incapacità di cui alle norme sulla procedibilità: l'incapacità necessita di specifico accertamento
  • La valutazione dell'attenuante per lieve entità del danno richiede considerazione del valore funzionale/strumentale del bene sottratto: beni che consentono pregiudizi potenzialmente illimitati (es. carte di pagamento) ostano al riconoscimento dell'attenuante anche se l'illecito ha prodotto prelievi di entità limitata
  • La Cassazione non può rimettere in discussione la rivalutazione della prova di merito operata dai giudici di merito; il suo controllo è limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione e al rispetto del principio di autosufficienza delle censure
  • Se la condizione di procedibilità risulta mancante per vizio formale (es. querela inesistente o proposta da soggetto non legittimato), la sentenza relativa al capo è annullata per improcedibilità e la pena relativa eliminata, mentre le altre imputazioni possono essere riconsiderate e la pena complessiva ricalcolata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.