Cassazione Penale, Ordinanza n. 14086/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, richiesta ai fini dell'accertamento della imputabilità. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e valutate dai giudici di merito e, comunque, generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
indicano i reati oggetto della condanna impugnata, cioè resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere specifica e argomentata: una censura generica, priva di confronto con la ratio decidendi, non è scrutinabile nel merito in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →