Cassazione Penale, Ordinanza n. 10230/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per reati fallimentari definito in appello in sede di rinvio: la Corte territoriale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato sub capo d), riqualificato nella violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall., e aveva riformato la precedente condanna rideterminando la pena per il residuo reato sub capo c) in anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre a fissare la durata delle pene accessorie fallimentari in anni uno, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e applicazione delle attenuanti già concesse con giudizio di prevalenza. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, censurava con un motivo unico l'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse carente e che la durata irrogata non fosse correttamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà ripetitive di questioni già dedotte in appello e che la Corte territoriale vi avesse risposto con motivazione immune da vizi e non manifestamente illogica. Ha inoltre escluso il lamentato difetto di motivazione, osservando che la Corte di merito aveva correttamente affermato l'assenza di automatismo tra pena principale e durata delle pene accessorie fallimentari e aveva giustificato la durata di un anno anche in ragione della distanza temporale dai fatti e dell'assenza di ulteriori condotte dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fall.
La Corte richiama la riqualificazione del fatto in tale fattispecie fallimentare, rispetto alla quale è stata poi dichiarata la prescrizione nel giudizio di rinvio.
art. 219, comma 2, legge fall.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione della relativa circostanza aggravante nel rideterminare il trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello, se la decisione impugnata vi ha dato risposta congrua, logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla durata delle pene accessorie non richiede un automatismo rispetto alla pena principale: il giudice può determinare autonomamente la durata, purché espliciti le ragioni del concreto apprezzamento sanzionatorio.
- Ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie rilevano anche elementi fattuali quali il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di ulteriori condotte dell'imputato, ove espressamente valorizzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella sua proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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