Cassazione Penale, Sentenza n. 21679/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione del 14/09/2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Bra Italia S.r.l. quale responsabile civile. Il ricorrente sosteneva che la Corte avesse ritenuto illegittima la nomina del secondo difensore (avv. Alfonso Quarto) perché non era stata revocata la nomina del precedente difensore (avv. Immacolata Carratore). Bra Italia affermava che la Carratore non era, al momento della nomina del nuovo difensore, iscritta nell'albo speciale dei cassazionisti e quindi non era necessaria la revoca: ne deriverebbe un errore di fatto nella decisione della Corte. A supporto è stata prodotta una certificazione dell'Ordine degli Avvocati che attesta l'iscrizione successiva.
La decisione
Il ricorso ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto insussistente l'errore di fatto perché la decisione della Cassazione si fondava su un fatto non contestato (la presenza di due procuratori speciali per la responsabile civile) e non sulla qualità di "cassazionista" del primo difensore. Inoltre il presunto atto (iscrizione all'albo) non risultava parte del fascicolo processuale né era stato dedotto e documentato in udienza; pertanto non poteva configurare un errore percettivo della Corte. La Corte ha inoltre osservato che la censura riguarda una valutazione sull'ammissibilità e l'interpretazione degli artt. 100 c.p.p. e 24 disp. att., posizione non sanabile con il rimedio ex art. 625-bis. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio eccezionale limitato all'errore di fatto di natura percettiva, ossia a fatti la cui inesistenza o esistenza è incontrovertibile e già contenuti nel fascicolo di Cassazione; non è utilizzabile per contestare valutazioni di diritto o giudizi discrezionali.
art. 100, comma 1, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il responsabile civile non può stare in giudizio con due difensori/procuratori speciali simultanei; la presenza di due procuratori rendeva la nomina del secondo senza effetto e il ricorso proposto da soggetto non legittimato.
art. 96, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per contrasto: per l'imputato è prevista la possibilità di avere due difensori, diversamente dalla figura del responsabile civile.
art. 24 disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. n.271/1989 richiamato)
Applicato per ritenere inefficace la nomina del secondo difensore quando non è stata revocata la precedente procura, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di responsabile civile.
Richiamato per definire la legittimazione del responsabile civile a proporre ricorso nei limiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Norma applicata per condannare la ricorrente alle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto di tipo percettivo, chiari e direttamente rilevabili dagli atti contenuti nel fascicolo di Cassazione; non può correggere valutazioni giuridiche o giudizi di merito.
- Per contestare che la Corte di Cassazione non abbia considerato un atto o un documento è necessario provare che tale atto fosse effettivamente parte del fascicolo trasmesso alla Cassazione e che la sua omissione avrebbe determinato, ictu oculi, una decisione diversa.
- Le questioni riguardanti la legittimazione del difensore devono essere tempestivamente sollevate in udienza e accompagnate dalla documentazione pertinente: documenti prodotti solo nel ricorso straordinario non possono fondare un errore di fatto.
- Nel processo penale la disciplina della rappresentanza (numero dei difensori e procura speciale) varia a seconda della qualità delle parti: il responsabile civile è limitato rispetto all'imputato quanto alla compresenza di più difensori, e la nomina di un secondo difensore senza revoca può essere considerata inefficace.
- Quando si mira a impugnare una decisione per presunta impropria valutazione di norme processuali (es. interpretazione di artt. 100 e 24 disp. att.), il rimedio corretto è un ricorso in ordine ai profili di diritto, non il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Per evitare la nullità o l'inammissibilità per questioni di legittimazione difensiva, è buona prassi revocare formalmente il precedente difensore e depositare la relativa documentazione nel fascicolo di causa prima della proposizione dell'impugnazione.
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