Cassazione Civile, Ordinanza n. 12965/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore nei confronti del debitore originario, seguito da azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace nei suoi confronti la vendita di un immobile compiuta dal debitore a favore di alcuni familiari. Dopo la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita, il creditore avviava espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario del bene. Nel corso della procedura, una delle terze acquirenti proponeva opposizione deducendo vizi di notificazione del titolo esecutivo, del precetto e della sentenza revocatoria, sostenendo inoltre che il pignoramento fosse stato eseguito prima del passaggio in giudicato della sentenza revocatoria e chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell'intero processo esecutivo. Il creditore reagiva con opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione per mancanza originaria dell'oggetto, assumendo la tardività dell'opposizione della terza proprietaria. Il Tribunale accoglieva l'opposizione del creditore, qualificando le doglianze della terza proprietaria come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva. In cassazione la terza proprietaria denunciava, con un primo motivo, la violazione degli artt. 603, 615, 617 e 140 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che i vizi di notifica e la questione del giudicato sulla revocatoria fossero deducibili solo ex art. 617 c.p.c.; con un secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2727 c.c. e 115 e 617 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'opposizione, ritenendo erroneamente provata la conoscenza della procedura esecutiva in epoca anteriore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la mancata notificazione del titolo esecutivo al terzo proprietario, così come i vizi della notificazione del precetto e della sentenza revocatoria, attengono alla regolarità formale del procedimento esecutivo e vanno fatti valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla tardività dell'opposizione, perché il Tribunale aveva accertato in fatto che la ricorrente conosceva la procedura esecutiva già da epoca risalente, e tale apprezzamento non era sindacabile in cassazione nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati al terzo; l'eventuale omissione incide sulla regolarità formale dell'azione esecutiva e si contesta con opposizione ex art. 617 c.p.c.
al terzo proprietario si applicano le disposizioni relative al debitore esecutato, salvo le speciali regole del capo dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario.
non è il rimedio per censurare i vizi formali degli atti prodromici al pignoramento, quando non sia contestato l'an debeatur del diritto di procedere in executivis.
è il mezzo di tutela per far valere i vizi formali del procedimento esecutivo e deve essere proposto nel termine perentorio previsto dalla norma; la decorrenza può coincidere con la conoscenza anche di fatto dell'atto viziato.
la mancata produzione della CAD è stata ricondotta, al più, a un'ipotesi di nullità della notificazione, non a inesistenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato proposto per violazione di legge, ma la censura sulla tardività, in quanto fondata su accertamenti di fatto, non era scrutinabile nei termini dedotti.
la censura sull'uso di presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché non veniva denunciato un reale vizio nell'applicazione delle presunzioni semplici.
non è sufficiente evocare la norma per censurare l'apprezzamento delle prove, in mancanza di un effettivo uso di prove non dedotte o di una valutazione oltre i limiti del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, la mancata notificazione del titolo esecutivo o del precetto integra un vizio formale dell'introduzione del procedimento, non una contestazione del diritto di procedere in executivis; il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il relativo termine perentorio.
- I vizi relativi alla notificazione di un atto prodromico al pignoramento, o alla documentazione della definitività del titolo presupposto, sono deducibili come irregolarità formali del processo esecutivo e non attraverso l'opposizione all'esecuzione, salvo che si contesti il diritto sostanziale di agire in executivis.
- La notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto l'attività notificatoria o siano assenti i suoi elementi costitutivi essenziali; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, nullità e non inesistenza.
- Ai fini del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, è sufficiente la conoscenza anche solo di fatto dell'atto asseritamente viziato, senza che occorra una formale costituzione in giudizio o una piena comprensione tecnico-giuridica del contenuto degli atti.
- L'accertamento della data di conoscenza dell'atto o della procedura esecutiva è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale attualmente deducibile; non è consentito trasformare tale censura in una contestazione di violazione degli artt. 115 c.p.c. o 2727 c.c. senza specificare un effettivo errore nell'uso delle prove o delle presunzioni.
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