Cassazione Penale, Ordinanza n. 13896/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità penale per il possesso di reti da pesca ritenute di provenienza furtiva. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, sostenendo che l'impianto probatorio fosse carente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando un'ingiustificata conferma del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'attendibilità della persona offesa e ulteriori riscontri sulla consapevolezza dell'imputato della provenienza furtiva delle reti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, avendo la Corte territoriale spiegato l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima quando la decisione è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e quando manchino elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile è stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico quando la sentenza impugnata esponga una motivazione coerente, sufficiente e non manifestamente illogica, soprattutto in presenza di riscontri probatori valorizzati dal giudice di merito.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul punto sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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