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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12901/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contorni ha impugnato la conferma della condanna per aver guidato senza autorizzazione mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorrente ha dedotto che la misura era stata sospesa per uno stato detentivo di lunga durata (detenzione per espiazione dal 28/04/2014 al 14/05/2017, quindi circa tre anni) e che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 (introdotto dalla legge 17/10/2017, n.161), dopo una detenzione di almeno due anni il tribunale doveva verificare la persistenza della pericolosità sociale prima di rimettere in esecuzione la misura. Perciò la misura potrebbe non essere stata operativa al momento della condotta e non poteva quindi configurarsi il reato contestato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati, rilevando l'erronea qualificazione del fatto operata in appello (riferimento apodittico all'art.75 anzichè all'art.73) e l'omessa verifica da parte dei giudici di merito dell'effettiva operatività della misura di prevenzione dopo lo stato detentivo. Per carenza motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio che colmi le lacune (individuazione della fattispecie corretta e verifica, tra l'altro, dell'operatività della misura secondo l'art.14, comma 2-ter).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 73

    art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La contravvenzione prevista dall'art.73 si configura solo se la misura di prevenzione è in atto con provvedimento definitivo; dunque l'operatività della misura è elemento strutturale della fattispecie

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75

    art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il delitto previsto dall'art.75 non è configurabile nei confronti del destinatario della misura la cui esecuzione sia sospesa per detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione della pericolosità da parte del giudice

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 14, comma 2-ter

    art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011

    Stabilisce che se l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per detenzione per espiazione protrattasi per almeno due anni, il tribunale deve verificare la persistenza della pericolosità sociale anche d'ufficio prima di ordinarne l'esecuzione

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161

    legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Ha introdotto nell'ordinamento l'art.14, comma 2-ter, recependo l'esigenza di revisione della misura dopo detenzioni protratte

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 12

    art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva la rivalutazione della pericolosità al termine della detenzione; la riforma normativa ha colmato tale lacuna

  • Sentenza Corte Costituzionale 6 dicembre 2013, n. 291

    Sentenza Corte Costituzionale 6 dicembre 2013, n. 291

    Ha affermato la necessità che l'organo che ha adottato la misura valuti la persistenza della pericolosità quando l'esecuzione sia stata sospesa per detenzione

  • Sezioni Unite Cassazione, n. 51407 del 21/06/2018

    Sez. U., n. 51407 del 21/06/2018

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che non si può configurare il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale se la misura è sospesa per detenzione di lunga durata e non è intervenuta la rivalutazione della pericolosità

  • Cassazione civ. e pen. precedenti citati (Brunetto, Madeo)

    Sez. 4, n. 23697 del 16/05/2013; Sez. 6, n. 8910 del 06/12/2007 (dep. 2008)

    Giurisprudenza che precisa che la contravvenzione di cui all'art.73 è configurabile solo quando la misura di prevenzione sia in atto con provvedimento definitivo

Massime di principio

  • Se la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) è stata sospesa per effetto di detenzione per espiazione protrattasi per almeno due anni, il tribunale deve valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale prima di rimettere in esecuzione la misura
  • In assenza di tale rivalutazione la misura non può ritenersi operativa e non è possibile configurare i reati/contravvenzioni che si fondano sull'esistenza di una misura in atto (art.73/75 d.lgs.159/2011)
  • Il giudice che decide in secondo grado deve verificare d'ufficio, quando emergono elementi rilevanti dall'istruttoria, se la misura era sospesa e se la sospensione derivava da stato detentivo per espiazione; la natura cautelare o espiaitiva della detenzione è determinante
  • La qualificazione normativa del fatto (art.73 vs art.75) non è neutra: errori o apodittici riferimenti a fattispecie diverse possono determinare carenze motivazionali tali da rendere necessario l'annullamento
  • In difesa, è strategico documentare le date e la natura della detenzione e sollevare l'obbligo di verifica ai sensi dell'art.14, comma 2-ter; in istruttoria il giudice deve accertare se è intervenuto un decreto di riattivazione, revoca o una nuova valutazione della pericolosità

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