Cassazione Penale, Sentenza n. 38584/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: la convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica, impedendo l'effettivo esercizio del "contraddittorio cartolare" e violando il diritto di difesa. Per questo ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia dei provvedimenti del Questore del 31/03/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida del GIP lamentando la violazione del diritto di difesa per la mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, termine nel quale l'interessato o il difensore potevano depositare memorie e deduzioni; in particolare hanno censurato anche l'omesso esame di una memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 2 e comma 2-bis
La misura di prevenzione (obbligo di presentazione) rientra tra le restrizioni della libertà personale e impone che il destinatario abbia piena e previa conoscenza dei diritti di difesa; è previsto un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per l'esercizio del contraddittorio cartolare
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
La restrizione della libertà personale imposta dalla misura richiede il rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La violazione del termine dilatorio che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa integra nullità di ordine generale ai sensi di questa norma
Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione
Corte Cost. sent. n. 512/2002; Sezioni Unite n. 44273/2004 e successive pronunce richiamate
È consolidato il principio che il destinatario della misura deve poter partecipare al procedimento (presentare memorie, esaminare documenti) entro un congruo termine; se il GIP convalida prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore si determina una nullità
Massime di principio
- Quando il Questore impone l'obbligo di presentazione ex art. 6 L. 401/1989, il destinatario ha diritto a un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per accedere agli atti e depositare memorie; lo stesso termine vale per il Pubblico Ministero che decide se chiedere la convalida
- Il Giudice chiamato a convalidare deve rispettare il termine delle 48 ore: una convalida pronunciata prima della scadenza lede il diritto di difesa e determina nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.
- La tempestiva trasmissione di memorie via PEC va considerata e, se non esaminata, può costituire ulteriore violazione del diritto di difesa
- L'annullamento per violazione del termine dilatorio è generalmente pronunciato senza rinvio e comporta la cessazione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato limitatamente alla misura imposta (qui: obbligo di presentazione)
- In situazioni analoghe, chi subisce il provvedimento deve verificare i tempi di notifica e, se la convalida interviene prima delle 48 ore, promuovere impugnazione per nullità procedurale fondandosi sull'art. 178 lett. c) c.p.p. e sulla giurisprudenza consolidata
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