Cassazione Civile, Ordinanza n. 34744/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l’annullamento di una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2005 e 2006, ritenendo invalidi gli avvisi di accertamento presupposti per difetto di notifica. Con il primo motivo l’Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 4 e 8 L. 890/1982 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che gli avvisi di ricevimento prodotti dimostravano correttamente le modalità di notifica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 8 L. 890/1982, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto contraddittorie le annotazioni dell’agente postale e che l’omessa descrizione delle operazioni notificatorie integrasse al più una irregolarità, non una nullità. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 6 D.M. 321/1999, sostenendo che la diversa data di notifica riportata nella cartella rispetto alla cartolina fosse un mero errore materiale. La Corte ha esaminato congiuntamente primo e terzo motivo, oltre alla prima parte del secondo, ritenendoli inammissibili perché diretti a ottenere un nuovo giudizio sul merito e sulle risultanze documentali; ha poi ritenuto infondato il residuo profilo di violazione di legge relativo alla notificazione a mezzo posta, in quanto gli avvisi di ricevimento non riportavano tutte le attività svolte dall’ufficiale postale e non era stata fornita aliunde prova delle formalità necessarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la censura sui documenti notificatori mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, e che, sul piano della violazione di legge, la notificazione a mezzo posta è nulla quando l’avviso di ricevimento non contenga la precisa menzione di tutte le operazioni compiute dall’agente postale e non risulti altrimenti provata la regolarità del procedimento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stata inoltre rilevata la soccombenza dell’Agenzia, con il regime del contributo unificato non applicato per essere l’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e alla motivazione meramente apparente, illogica o contraddittoria nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
artt. 4 e 8 L. 890/1982
Gli avvisi di ricevimento devono consentire di ricostruire le modalità della notificazione postale; la loro insufficienza può incidere sulla validità della notifica.
artt. 7 e 8 L. 890/1982
In caso di mancata consegna, l'agente postale deve compiere e attestare le formalità previste; l'omessa indicazione delle operazioni eseguite comporta nullità della notificazione se non altrimenti provata.
artt. 1 e 6 D.M. n. 321/1999
La contestazione sulla data di notifica nella cartella è stata ritenuta assorbita/inidonea a scalfire la decisione, perché la questione centrale restava la validità della notificazione degli atti presupposti.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sull'errata valutazione dei documenti prova si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare sotto il profilo della violazione di legge una doglianza che, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
- La notificazione a mezzo posta degli atti impositivi richiede che l'avviso di ricevimento dia conto di tutte le formalità eseguite dall'agente postale quando la consegna non sia avvenuta; in mancanza, e se non vi è prova aliunde della regolarità della procedura, la notifica è radicalmente nulla.
- La sola prova della spedizione e del ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito non basta a rendere valida la notificazione, poiché tale adempimento è solo l'ultimo segmento di un procedimento a formazione progressiva che presuppone la corretta esecuzione delle operazioni precedenti.
- Per superare una decisione di merito fondata sull'apprezzamento di documenti notificatori, il ricorrente deve censurare specificamente la ratio decidendi e non limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La nullità della notifica può derivare dall'assenza di indicazioni essenziali negli atti postali, quando tali lacune impediscano di verificare che siano state osservate le formalità imposte dalla legge.
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